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Consiglieri assegnati al Comune:
MELAS Giorgio - Sindaco
GHIANI Beniamino
SAILIS Stefano
SECCI Corrado
GIGLIO Giuseppe
ATZORI Giorgio
LILLIU Carla
LILLIU Adriano
ORRU' Antonio
VERAMESSA Loredana
SERRA Tito
VIRDIS Francesco
ETZI Nilla
Per contattare i consiglieri potete inviare un'email a :
Consigli comunali (Art. 38 T.U. 267/2000)
L'elezione dei consigli comunali, la loro durata in carica, il numero
dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal
presente testo unico.
Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
- da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione
di abitanti;
- da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti
o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- da 12 membri negli altri comuni.
La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo
censimento ufficiale.
Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti
dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato
a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità
per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle
proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri
necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in
ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri
assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.
I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa.
Con norme regolamentari i comuni fissano le modalità per
fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province
possono essere previste strutture apposite per il funzionamento
dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano
la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento
e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero,
in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa
deliberazione.
I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi,
dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali,
ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni
costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento
determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione
e le forme di pubblicità dei lavori.
Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi
i casi previsti dal regolamento.
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo
consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente
nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili,
non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta
dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone
i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio
a norma dell'articolo 141.
In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno
degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana
e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita
le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori
disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n.
22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana
ed europea.
Presidenza dei consigli comunali (Art. 39 T.U. 267/2000)
1. I consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri
nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono
attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione
dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto
non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del
consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo
le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione
sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura
del presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire
il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando
lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente
della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio
è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione
del consiglio salvo differente previsione statutaria.
4. Il presidente del consiglio comunale assicura una adeguata e
preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri
sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio,
previa diffida, provvede il prefetto.
Convocazione della prima seduta del consiglio (Art.40 T.U. 267/2000)
La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro
il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve
tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima
seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal
consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio.
La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio
per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori
adempimenti. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior
cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco
neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri
ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere
l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che,
nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri
di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.
Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima
seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco
sino all'elezione del presidente del consiglio.
Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa
previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo
statuto.
Adempimenti della prima seduta (Art. 41 T.U. 267/2000)
1. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare
su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto
alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma
del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di
essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo
secondo la procedura indicata dall'articolo 69.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri
componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli
12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967 n. 223.
Attribuzioni dei consigli (Art. 42 T.U. 267/2000)
Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico
- amministrativo.
Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva
l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3 ,criteri generali in materia
di ordinamento degli uffici e dei servizi ;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari,
programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci
annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali
ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione,
eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione
e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi
di decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni
e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione
dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività
o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione
delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli
enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali
del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse
quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione
e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti
e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali
del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che,
comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni
e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri
funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché
nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed
istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa
altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica
periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del
sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi
del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni
di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio
nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Diritti dei consiglieri (Art. 43 T.U. 267/2000)
I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione
sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto
di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità
dettate dall'articolo 39, comma 2 e di presentare interrogazioni
e mozioni .
I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del
comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte
le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento
del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente
determinati dalla legge.
Il sindaco o gli assessori delegati rispondono, entro 30 giorni,
alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo
presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione
di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto
e dal regolamento consiliare.
Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione
alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere
a far valere le cause giustificative.
Garanzia delle minoranze e controllo consiliare (Art. 44 T.U.
267/2000)
Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle
minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni
consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri,
può istituire al proprio interno commissioni di indagine
sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione
ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati
dallo statuto e dal regolamento consiliare.
Surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali (Art. 45 T.U.
267/2000)
Nei consigli comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga
vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito
al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo
eletto.
Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo
59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica
del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione
affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere
al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti,
il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione
della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo
alla surrogazione a norma del comma 1.
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