|
Per contattare gli assessori via email potete scrivere a 
***
Nomina della giunta (Art. 46 T.U. 267/2000)
Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco
e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva
alla elezione.
Composizione delle giunte (Art. 47 T.U. 264/2000)
La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede,
e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve
essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero
dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco, e comunque
non superiore a sedici unità.
Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono
fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli
stessi.
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori
sono nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del
consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto
può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti
parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità,
eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere
Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte
comunali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente
nelle seguenti misure:
- non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000
abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa
tra 10.001 e 100.000 abitanti;
- non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001
e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione
inferiore a 100.000 abitanti;
- non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001
e 500.000 abitanti;
- non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001
e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione
superiore a 1.000.000 di abitanti;
Competenze delle giunte (Art. 48 T.U. 267/2000)
La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera
attraverso deliberazioni collegiali.
La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo
107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non
siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o
del presidente della provincia o degli organi di decentramento;
collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione
degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al
consiglio sulla propria attività e svolge attività
propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal consiglio.
Pareri dei responsabili dei servizi (Art. 49 T.U. 267/2000)
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al
consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto
il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile
del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o
diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine
alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il
parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione
alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa
e contabile dei pareri espressi.
|