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COMPONENTI GIUNTA
Legislatura 2005/2010
 COMPETENZE

MELAS GIORGIO
- Sindaco

Lavori Pubblici

GHIANI BENIAMINO
- Vice Sindaco

Programmazione - Affari Generali - Segreteria - Progetti Speciali - Relazioni Esterne

ATZORI DR. GIORGIO
- Assessore

Bilancio - Agricoltura - Allevamento - Attività Produttive
SAILIS STEFANO - Assessore
Tutela dell'anziano - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione - Sport - Spettacoli - Politiche Giovanili


Per contattare gli assessori via email potete scrivere a

***

Nomina della giunta (Art. 46 T.U. 267/2000)

Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Composizione delle giunte (Art. 47 T.U. 264/2000)

La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine il sindaco, e comunque non superiore a sedici unità.

Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere

Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

- non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti;
- non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;
- non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;
- non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

Competenze delle giunte (Art. 48 T.U. 267/2000)

La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Pareri dei responsabili dei servizi (Art. 49 T.U. 267/2000)

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

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