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GIORGIO MELAS è
nato a Guasila il 11 maggio del 1951
E' Sindaco dal 9 Maggio 2005


Telefono 070/9837924
Il Sindaco (Art. 50 T.U. 267/2000)
Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione
del comune.
Il sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché
il consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli
uffici e all'esecuzione degli atti.
Esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai
regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle
funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli
quale autorità locale nelle materie previste da specifiche
disposizioni di legge.
In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica
a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti
sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza,
ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza
o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della
dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più
ambiti territoriali regionali.
In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni,
ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano
i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli
indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri
eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa
con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento
dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco provvede
alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti
del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro
quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di
scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale
di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo
136.
Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce
e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali
e provinciali.
Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento,
il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma
della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
Durata del mandato del sindaco e dei consigli. Limitazione dei
mandati.
(Art.51 T.U. 267/2000)
1. Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo
di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco
e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo
mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati
precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno,
per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Mozione di sfiducia (Art. 52 T.U. 267/2000)
Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario
ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle
rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve
essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa
in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni
dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede
allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario
ai sensi dell'articolo 141.
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o
decesso del sindaco (Art. 53 T.U. 267/2000)
In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso
del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del
consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla
elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette
elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte, dal vicesindaco.
Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento
temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio
della funzione ai sensi dell'articolo 59.
Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili
trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.
In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio,
con contestuale nomina di un commissario.
Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in
ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia
nonché delle rispettive giunte.
Attribuzioni del sindaco (Art. 54 T.U. 267/2000)
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
- alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva
militare e di statistica;
- alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi
e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza
e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato
e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto,
ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie
si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco
può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa
con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al
comma 2.
Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a
persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito,
il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati,
senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero
incorsi.
Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al
presente articolo.
Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto
può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento
dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie
interessanti altri servizi di carattere generale.
Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1,
nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione
al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi
indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano
costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può
conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle
funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti
di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un
commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il
prefetto provvede con propria ordinanza.
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