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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E AUTONOMIA
Capo I
La comunità - l'autonomia
Art. 1
La comunità
1. La comunità locale è autonoma, secondo i principi
stabiliti dalla Costituzione, dall'ordinamento giuridico e dalle
norme del presente statuto che costituiscono per i cittadini garanzia
di democrazia e di libertà. Il principio di autonomia ed
i diritti che esso assicura ai cittadini sono le linee-guida per
la redazione e l'interpretazione dello statuto e dei regolamenti.
2. L'ordinamento e lo statuto assicurano l'effettiva partecipazione,
libera e democratica, dei cittadini all'attività del Comune.
3. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del
Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali ed
economici che rappresentano il suo patrimonio di storia e di tradizioni,
operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo
e di rinnovamento, i livelli più elevati, esprimendo l'identità
originaria ed i caratteri distintivi propri della società
civile che la compone.
4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che
la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione
previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua
i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni
con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.
Indice
Art. 2
L'autonomia
1. Il Comune di Guasila rappresenta la comunità locale,
cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale
ed economico.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa,
impositiva e finanziaria, alla quale ispira e rende conforme lo
statuto ed i regolamenti che costituiscono l'ordinamento generale
della Comunità.
3. L'esercizio dell'autonomia normativa, relativa alle funzioni
impositive e finanziarie, è effettuato tenendo conto delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. L'autonomia conferisce agli organi elettivi ed alla dirigenza
dell'organizzazione dell'ente, nel rispetto della distinzione tra
le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare
le funzioni attribuite dalla legge secondo lo statuto ed i regolamenti,
osservando i principi di equità, imparzialità e buona
amministrazione, perseguendo con spirito di servizio verso la comunità
dei cittadini le finalità enunciate nel precedente articolo.
5. Ai principi e alle norme stabilite dalla Carta Europea dell'autonomia
locale, ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989, n.
439, si ispira l'ordinamento del Comune e l'attività degli
organi preposti ad attuarlo.
indice
Art. 3
Lo statuto
1. Lo statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola
l'autonomia organizzativa del Comune e l'esercizio, per la propria
comunità, delle funzioni che allo stesso competono nell'ambito
dei principi fissati dalla legge.
2. Lo statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale,
con la partecipazione della società civile organizzata nella
Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi
costituzionali e legislativi dell'autonomia locale determina l'ordinamento
generale del comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli
atti secondo il principio di legalità.
3. Le distinte funzioni degli organi elettivi e dei responsabili
dell'organizzazione operativa del Comune sono esercitate in conformità
ai principi, alle finalità e norme stabilite dallo statuto
e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio comunale adegua periodicamente lo statuto al processo
di evoluzione della società civile, assicurando costante
corrispondenza fra le norme dallo stesso stabilite e le condizioni
sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.
indice
Art. 4
I regolamenti comunali
1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati
ed approvati dal Consiglio, al quale compete di modificarli ed abrogarli.
2. È attribuita alla competenza della Giunta l'adozione del
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. La potestà regolamentare è esercitata secondo i
principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare
l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale
le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo
i criteri fissati dallo statuto.
4. I regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti
all'autonomia organizzativa del Consiglio stesso, sono soggetti
al controllo preventivo di legittimità e diventano esecutivi
decorsi i termini previsti dall'art. 32 della legge regionale 13.12.1994,
n. 38 e successive modificazioni.
5. Il regolamento di cui al secondo comma non è soggetto
a controllo preventivo di legittimità e diventa esecutivo
dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio, ai
sensi dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
indice
Capo II
Il Comune
Art. 5
Ruolo e funzioni generali
1. Il Comune è ente con competenza generale, tendenzialmente
rappresentativo di ogni interesse della Comunità che risiede
nel suo territorio, salvo quelli che la Costituzione e le leggi
generali attribuiscono allo Stato, alla Regione o alla Provincia.
2. Il Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più
vicina ai cittadini è, secondo il principio di sussidiarietà,
titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con leggi
statali e regionali. Nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti
di rilevanza sociale favorisce la partecipazione delle famiglie,
delle associazioni e delle comunità esistenti nel territorio
comunale.
3. Il Comune esercita le sue attribuzioni per il conseguimento da
parte dei cittadini e della Comunità delle seguenti finalità:
a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona
dalla Costituzione, tutelandone la dignità, la libertà
e la sicurezza e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali
e sociali;
b) assunzione di iniziative per migliorare la qualità della
vita nella Comunità, tutelando in particolare i minori, gli
anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio,
per assicurare protezione, sostegno e condizioni di autosufficienza;
c) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni,
alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa,
all'istruzione;
d) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale
della Comunità valorizzando e rendendo fruibili i beni che
lo costituiscono;
e) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento
per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini
e donne.
Le iniziative e gli interventi sopra indicati ed ogni altro atto
promosso dal Comune si propongono di assicurare pari dignità
ai cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, ispirando
la sua azione a principi di equità e solidarietà.
4. Promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali che, integrando
la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi
programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
5. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza
statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo
più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
6. Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Regione di interesse
della propria Comunità, secondo le modalità previste
dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi
interventi, dalla legislazione regionale.
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Art. 6
Gestione associata di funzioni e servizi
1. Il Comune promuove con altri Enti locali le più ampie
forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo coordinato
funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e
gestibili a livello sovra e pluricomunale, regolando mediante la
stipula di convenzioni i rapporti conseguenti.
2. La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire
nella gestione livelli più elevati di efficienza e di efficacia,
il potenziamento ed ampliamento della produzione ed erogazione di
utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini,
rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi
richiesto.
3. Alla gestione associata di funzioni e servizi può partecipare
la Provincia, per quanto di sua competenza ed interesse, sottoscrivendo
la convenzione.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici
comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti,
che esercita le funzioni ed i servizi in luogo degli stessi. Può
essere inoltre prevista, per quanto necessaria, la delega di funzioni
da parte degli enti partecipanti ad uno di essi, che opera per loro
conto.
5. L'accordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione
semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti
commi, raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati
con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali,
escludendo per i cittadini e gli utenti aggravi di procedure, di
costi e di tempi.
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Art. 7
Attuazione del principio di sussidiarietà
1. Il Comune assume fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia
normativa ed organizzativa quello di sussidiarietà, oltre
che nelle forme previste dal secondo comma dell'art. 5, mediante
i regolamenti e l'attività dell'organizzazione.
2. I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare ordinano
l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi con sistemi
che consentono l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione
da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.
3. Il Sindaco con l'atto con cui presenta al Consiglio comunale
le linee programmatiche delle attività da realizzare nel
corso del mandato può proporre quelle, individuate con la
partecipazione del Consiglio e con il concorso delle associazioni
di partecipazione, che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma
iniziativa dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni
sociali, secondo il principio di sussidiarietà.
4. Preso atto degli orientamenti decisi dal Consiglio, la Giunta
definisce con i Responsabili dei servizi e con il concorso delle
associazioni interessate le modalità di attuazione di quanto
previsto al precedente comma ed approva il protocollo d'intesa che
indica i presupposti giuridici e le modalità organizzative
ed economiche delle attività attribuite all'autonomo esercizio
dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali. La
Giunta ed i Responsabili dei servizi, nell'ambito delle rispettive
competenze, adottano i provvedimenti per l'attuazione del protocollo
d'intesa sottoscritto dai soggetti che rappresentano le formazioni
sociali che ne assumono la realizzazione con ogni connessa responsabilità.
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Art. 8
La semplificazione amministrativa
1. Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale
e documentale dell'attività degli organi elettivi e dell'organizzazione
di gestione consentita, nell'ambito della propria autonomia, dalla
legislazione vigente. L'obiettivo di tale azione è l'eliminazione
delle procedure che oggi gravano, per impegno e costi, sulla popolazione,
senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici
che deve sostenere. Il risultato deve essere una organizzazione
rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività
comunali, che assolva nel modo più efficace ai doveri nei
confronti dei cittadini.
2. In apposite riunioni indette e coordinate dal Direttore generale
- o dal Segretario comunale nei Comuni in cui il Direttore non è
istituito - i Responsabili dei servizi esaminano i criteri generali
che sono stati finora osservati per le procedure amministrative
e definiscono il programma degli interventi da effettuare per conseguire
il risultato di cui al precedente comma.
3. Ciascun Responsabile di servizi, per quanto di competenza del
proprio settore, effettua la revisione dei procedimenti amministrativi
e ne valuta l'attuale effettiva utilità per i cittadini e
la Comunità, anche in termini di costi e benefici. Individua
gli obblighi determinati da leggi statali o regionali e definisce
le procedure essenziali per la loro osservanza. Adegua alla semplificazione
procedimentale i programmi ed il funzionamento del sistema informatico
di cui il settore è dotato. Informa il Sindaco degli interventi
programmati e, dopo la presa d'atto dell'organo predetto e comunque
trascorsi venti giorni dall'invio della comunicazione, adotta le
determinazioni di sua competenza.
4. Il Responsabile di servizi, per gli interventi per i quali è
necessario procedere alla modifica di regolamenti comunali, propone
al Sindaco le deliberazioni da sottoporre al Consiglio. Sulle modifiche
regolamentari che comportano riduzioni di entrate od aumenti di
spese esprime il parere il responsabile del servizio finanziario.
5. Il Comune assume le iniziative ed attua gli interventi previsti
dalle leggi annuali di semplificazione di cui all'art. 20, primo
comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. La semplificazione dell'azione amministrativa e documentale e
la riduzione dei costi alla stessa relativi costituisce uno degli
obiettivi principali degli organi elettivi e della dirigenza dell'organizzazione.
I risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio
comunale e resi noti ai cittadini.
7. Il regolamento definisce le categorie delle persone inabili,
non abbienti ed in condizioni di indigenza che sono esentate dal
rimborso dei costi sostenuti dal Comune e dal pagamento dei diritti
comunali.
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Art. 9
Caratteristiche costitutive
1. Il Comune di Guasila comprende la parte del territorio della
Sardegna delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9
della legge 24.12.1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale
di Statistica.
2. Il Comune di Guasila confina con i Comuni di Gesico, Guamaggiore,
Ortacesus, Pimentel, Samatzai, Serrenti, Furtei, Segariu, Villamar
e Villanovafranca.
3. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini
che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero,
attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio
e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle
quali dimorano temporaneamente.
4. Il Gonfalone del Comune di Guasila è quello adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale con atto n. 43 del 29.8.1983
e approvato con D.P.R. del 24.11.1983.
5. Nel Comune di Guasila si espone il gonfalone comunale, la bandiera
della Repubblica Italiana, della Unione Europea e della Regione
Autonoma della Sardegna. Ogni qualvolta la legge prevede l'esposizione
di una delle bandiere esse vanno esposte contemporaneamente.
6. La sede del Comune è posta in Via Gaetano Cima e può
essere modificata con atto del Consiglio comunale.
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Capo III
I servizi pubblici comunali
Art. 10
I servizi pubblici e l'organizzazione del Comune
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici relativi
alle funzioni ed ai compiti di sua pertinenza. Essi hanno per oggetto
la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini
sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità
locale.
2. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità
che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano
la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione,
nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti
procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti
forme:
a) in economia, quando hanno modeste dimensioni o caratteristiche;
b) in concessione a terzi, per ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, per servizi di rilevanza economica
ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità
limitata, a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate
dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna
la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
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Art. 11
Azienda speciale
1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato
di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e
di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente
ed il Direttore.
3. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione
numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati
e possono essere revocati, con atto motivato, dal Sindaco che tiene
conto degli indirizzi espressi dal Consiglio.
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale è
disciplinato, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai
regolamenti.
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Art. 12
Istituzione
1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi,
senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può
costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune,
dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione,
il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio
d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Il Sindaco nomina e può revocare il Presidente ed il Consiglio
d'amministrazione, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio
comunale.
4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione
e gestione dell'istituzione. È nominato in seguito a pubblico
concorso.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è
stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni
perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza
ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione
finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi,
compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture
assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli
indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza
e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli
eventuali costi sociali.
7. Il Revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche
nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta
con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento
di gestione.
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Art. 13
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione
o la partecipazione del Comune a società per azioni od a
responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici
comunali, qualora sia ritenuta opportuna, in relazione alla natura
ed all'ambito territoriale dei servizi da erogare, la partecipazione
di altri soggetti pubblici o privati.
2. La costituzione della società per azioni od a responsabilità
limitata può essere effettuata:
a) con prevalente capitale pubblico locale;
b) con partecipazione non prevalente - minoritaria - del capitale
pubblico locale.
Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo
alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti
la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce
al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nell'atto costitutivo delle società per azioni e delle
società a responsabilità limitata con partecipazione
minoritaria del Comune al capitale, deve essere prescritto che il
Comune deve nominare almeno un componente del Consiglio d'amministrazione,
dell'eventuale Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori dei
conti, con la precisazione che la titolarità delle cariche
predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto
e che pertanto, secondo quanto dispone l'art. 5 della legge 23 aprile
1981, n. 154, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità
e di incompatibilità per l'elezione alle cariche di Sindaco,
Consigliere ed Assessore comunale. (1)
4. Negli atti costitutivi e negli statuti delle società per
azioni od a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente
del Comune, il Consiglio comunale, approvandone preventivamente
i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più
componenti del Consiglio d'amministrazione e dell'eventuale Comitato
esecutivo ed uno o più Sindaci, ai sensi dell'art. 2458 del
Codice civile, con la precisazione che la titolarità delle
cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente
statuto e che pertanto, secondo quanto dispone l'art. 5 della legge
23 aprile 1981, n. 154, tali nomine non determinano condizioni di
ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione
alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore comunale. (1)
5. Il Consiglio comunale, nel deliberare la trasformazione di aziende
speciali comunali in società per azioni o società
a responsabilità limitata nelle quali, dopo il biennio iniziale,
il Comune avrà una partecipazione maggioritaria o minoritaria
al capitale sociale, deve includere nell'atto costitutivo e nello
statuto il diritto del Comune stesso a nominare negli organi d'amministrazione
e nel Collegio dei revisori propri rappresentanti, secondo quanto
previsto dai precedenti terzo e quarto comma e con il richiamo ai
conseguenti effetti previsti dall'art. 5 della legge 23 aprile 1981,
n. 154. (1)
(1) Il CO.RE.CO. nella seduta del 14/02/2001 con provvedimento prot.
n.000077/007/2001 annulla l'art.13 limitatamente ai commi 3°,
4° e 5° "per la parte in cui viene richiamata la deroga
prevista dall'art. 5 della legge 154/81, in quanto le previsioni
di cui ai commi in esame e per le quali le nomine dei rappresentanti
del Comune nelle Società partecipate non determinano condizioni
di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica
di Sindaco, Consigliere ed Assessore, si fondano su una norma di
legge abrogata dall'art. 274, del D.Lgs 267/2000, ed in violazione
dell'art. 63, 2° comma, del citato D.Lgs, secondo il quale la
nomina di un amministratore di S.p.A. volta anche al profitto di
privati, costituisce causa di incompatibilità con quella
di Sindaco e Consigliere di un Comune azionista della società."
indice
TITOLO II
ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI
Capo I
Gli organi del Comune
Art. 14
Norme generali
1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la
Giunta comunale.
2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune,
a suffragio universale. Gli Assessori, componenti la Giunta, sono
nominati dal Sindaco.
3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli
altri atti, previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti,
compresi in tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati
dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti.
indice
Art. 15
Norme di comportamento
1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle
loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed
al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione
tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza
e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dell'attività
amministrativa e di gestione.
2. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato
ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni
dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
L'espletamento degli incarichi predetti non è causa di ineleggibilità
o di incompatibilità a ricoprire cariche presso il Comune
ma costituisce un divieto che gli Amministratori hanno l'obbligo
di osservare.
3. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione
ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di
loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione
e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione richiedendo
al Segretario che faccia risultare tale loro assenza dal verbale.
Si osservano le disposizioni stabilite dalla legge per i piani urbanistici.
4. Il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta promuovono condizioni
di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti
di loro competenza.
indice
Capo II
Il Consiglio comunale
Sezione I
Presidente del Consiglio e Consiglieri
Art. 16
Competenze generali
1. Il Consiglio comunale è l'organo che stabilisce l'indirizzo
politico amministrativo generale del Comune.
2. Approva lo statuto, adotta gli atti fondamentali e gli altri
provvedimenti attribuiti alla sua competenza esclusiva dalle leggi.
3. Le funzioni del Consiglio non possono essere delegate ad altri
organi comunali.
4. Il Consiglio partecipa alla definizione ed all'adeguamento delle
linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni
ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Verifica periodicamente
l'attuazione dei programmi da parte del Sindaco e dei singoli Assessori
ed i risultati accertati con il controllo della gestione.
5. Le modalità per la partecipazione del Consiglio alla programmazione
dell'attività del Comune e per l'attività di controllo
della sua attuazione sono stabilite nei successivi articoli.
indice
Art. 17
Composizione e durata in carica
1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un
numero di Consiglieri stabilito dalla legge in rapporto alla classe
demografica del Comune.
2. Il Consiglio comunale dura in carica secondo quanto previsto
dalla legge.
indice
Art. 18
Presidente del Consiglio comunale, poteri e funzioni
1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che esercita
le funzioni previste dalla legge per tale carica.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco ad esercitare le
funzioni di Presidente del Consiglio, lo sostituisce il Vicesindaco
se lo stesso ricopre anche la carica di Consigliere comunale. In
caso contrario la sostituzione del Sindaco è effettuata da
un Vicepresidente eletto dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio
segreto.
3. Al Sindaco sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione
e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
4. Il Sindaco è investito di potere discrezionale per mantenere
l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità
delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere
e di sciogliere l'adunanza.
5. Il Sindaco promuove ed organizza le attività di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo e l'adozione degli atti fondamentali
che l'ordinamento attribuisce al Consiglio comunale.
6. Il Sindaco:
a) programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce
l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea,
della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano
istruite ai sensi di legge;
b) attiva l'istruttoria prevista dal T.U. D.Lgs. 267/2000 sulle
deliberazioni d'iniziativa
dell'Assemblea e dei Consiglieri nell'ambito delle competenze esclusive
che la legge ha riservato al Consiglio;
c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari
e ai singoli
Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
d) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei
Consiglieri comunali previsti dallo statuto e dal regolamento;
e) propone la costituzione delle Commissioni consiliari, cura l'attività
delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
f) promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione
delle minoranze previste dallo statuto e, in conformità allo
stesso, l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle Commissioni
consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia, ove costituite;
g) promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo
quanto dispone il
terzo comma dell'art. 8 del T.U. D.Lgs. 267/2000 ed in conformità
allo statuto ed
all'apposito regolamento;
h) cura rapporti periodici del Consiglio con l'organo di revisione
economico-finanziaria e con il Difensore civico, secondo quanto
previsto dalla legge e dal presente statuto;
adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto
e dal regolamento.
indice
Art. 19
I Consiglieri comunali - prerogative
1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità
ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena
libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dell'elezione
o con l'adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici
del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte
le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento
del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente
stabiliti dalla legge. L'accesso comprende la possibilità,
per ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei
provvedimenti adottati e l'acquisizione di notizie ed informazioni,
di effettuare una compiuta valutazione dell'operato dell'amministrazione,
per l'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo attribuite al Consiglio dalla legge.
4. Il Consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici del
Comune, dalle aziende ed enti da questo dipendenti, su sua motivata
richiesta, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari
ed esclusivamente utilizzabili per l'esercizio del mandato, con
esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.
5. Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite
dal regolamento, ha diritto di:
a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di
competenza del Consiglio;
b) presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze
di sindacato ispettivo.
6. Gli ordini del giorno e le mozioni, pervenuti al Sindaco almeno
dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio,
sono iscritti fra gli argomenti da trattare nella stessa. Se presentati
nel corso di una riunione del Consiglio, la trattazione, salvo i
casi d'urgenza, può essere rinviata alla prima seduta successiva.
7. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo sono inviate
dal Consigliere che le promuove al Sindaco con ogni idoneo riferimento
ed eventuale documentazione che consentano di effettuare gli accertamenti
necessari per dare una risposta esauriente. Quando è richiesta
per scritto, la risposta è inviata al Consigliere presentatore
e l'argomento non può essere discusso dal Consiglio se non
viene iscritto, per richiesta dell'interessato o del Sindaco, all'ordine
del giorno della prima adunanza utile. Quando la risposta è
richiesta in sede di Consiglio, il Sindaco o l'Assessore dallo stesso
delegato vi provvede iscrivendo l'argomento tra quelli da esaminare
nella prima riunione utile. La risposta deve essere data entro trenta
giorni dalla presentazione della interrogazione od istanza, secondo
quanto stabilito dall'art. 43 del T.U. D.Lgs. 267/2000. Nella trattazione
dell'argomento nella riunione del Consiglio, il Consigliere interrogante
ha diritto di replicare alla risposta ricevuta ed il Sindaco, o
l'Assessore dallo stesso delegato, di fornire ulteriori notizie
e chiarimenti. Il regolamento stabilisce la durata della replica
e degli altri interventi e le modalità agli stessi relative.
8. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, sottoscritte
dal almeno un quinto dei Consiglieri sono comprese nell'ordine del
giorno del Consiglio entro venti giorni dalla presentazione. Le
proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, presentate
ad iniziativa di singoli Consiglieri, sono iscritte all'ordine del
giorno entro i termini previsti dal regolamento.
9. I Consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono
a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti
da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte
alla riunione od alla votazione, astenendosi od abbiano espresso
voto contrario ad una proposta, richiedendo che la loro posizione
sia nominativamente registrata a verbale.
indice
Art. 20
Consiglieri comunali:
decadenza per mancata partecipazione alle adunanze
1. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene
per cinque sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale,
esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma,
decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze
devono essere comunicate tempestivamente per scritto dal Consigliere
al Sindaco entro il giorno successivo a ciascuna riunione.
2. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Sindaco
di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate
al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare
al Consiglio tramite il Sindaco, entro dieci giorni dalla notifica,
le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate.
Il Sindaco, udito il parere della Conferenza dei Capigruppo, sottopone
al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere.
Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata
la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione
mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale
apparteneva il Consigliere decaduto.
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Art. 21
Consiglieri comunali: cessazione dalla carica - sospensione
1. Il Consigliere comunale cessa dalla carica per dimissioni dallo
stesso scritte e sottoscritte, indirizzate al Consiglio, presentate
al protocollo del Comune nel quale sono immediatamente registrate
nell'ordine di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non
necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro
e non oltre dieci giorni il Consiglio deve procedere alla surroga
dei Consiglieri dimissionari, attribuendo il seggio vacante al candidato
della medesima lista che segue l'ultimo eletto. Non si fa luogo
alla surroga quando ricorrendone i presupposti, si debba procedere
allo scioglimento del Consiglio, ai sensi di legge.
2. Nel caso di sospensione dalla carica di un Consigliere, adottata
ai sensi dell'art. 59 del T.U. D.Lgs. 267/2000, il Consiglio procede
alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell'esercizio
delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che
ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Qualora
sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi
dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali
ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Nel caso che il Consiglio comunale sia sciolto per una delle
cause previste dal T.U. D.Lgs. 267/2000, esso rimane in carica sino
alla elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di scioglimento,
ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. In tutti gli altri casi nei quali la legge prevede che con lo
scioglimento del Consiglio viene nominato un Commissario per la
temporanea amministrazione del Comune, il Consiglio è sciolto
ed i Consiglieri cessano dalla carica e dalle funzioni dalla data
di notifica del decreto di scioglimento.
6. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori,
gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
indice
Sezione II
Il Consiglio Comunale
Art. 22
Regolamento del Consiglio comunale
1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti
dallo statuto, è disciplinato dal regolamento.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
Il regolamento determina le modalità per fornire al Consiglio
servizi, attrezzature e risorse finanziarie per l'esercizio delle
funzioni allo stesso attribuite.
3. Con il regolamento il Consiglio disciplina la gestione delle
risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per
quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
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Art. 23
Attività d'indirizzo politico-amministrativo del Consiglio
comunale
1. L'attività d'indirizzo politico-amministrativo è
esercitata dal Consiglio comunale:
a) con l'adozione dello statuto e dei regolamenti;
b) con la partecipazione alla definizione ed all'adeguamento delle
linee programmatiche presentate dal Sindaco;
c) con l'approvazione dei bilanci annuale, pluriennale e della relazione
previsionale e programmatica e di ogni altro atto della programmazione
finanziaria;
d) con l'approvazione degli atti di programmazione urbanistica,
dei lavori ed opere pubbliche e degli altri provvedimenti di programmazione
e definizione degli obiettivi dell'attività del Comune attribuiti
alla sua competenza dalla legge;
e) con la determinazione dei criteri generali per l'adozione da
parte della Giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici
e servizi;
f) con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte
del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed
istituzioni;
g) con la espressione degli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione
da parte del Sindaco degli orari delle attività;
h) con la definizione dei compiti degli organismi di decentramento
e partecipazione;
i) con gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche
e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
l) per ogni altra attività, funzione ed intervento per i
quali la legge o il presente statuto dispongono l'esercizio da parte
del Consiglio delle funzioni di indirizzo;
m) con eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno
o mozioni sulle attività e funzioni esercitate dal Comune;
n) con la valutazione dell'esito di referendum consultivi e la determinazione
degli indirizzi di attuazione.
2. Il Sindaco sottopone al parere delle Commissioni consiliari competenti
per materia, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento,
gli argomenti sui quali il Consiglio comunale deve esprimere i propri
indirizzi ed orientamenti. Il parere viene comunicato al Consiglio.
indice
Art. 24
Attività di controllo del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo sull'attività
comunale, su quella delle istituzioni e delle aziende, attraverso:
a) la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento,
dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori
delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche
generali;
b) il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni
comprese nel programma-elenco annuale dei lavori pubblici;
c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative
allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni
di bilancio;
d) l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione
allegata;
e) la relazione annuale del difensore civico e del revisore dei
conti.
2. L'attività di controllo è funzione che compete
al Consiglio comunale ed a tutti i Consiglieri.
indice
Art. 25
Consiglio comunale - esercizio delle funzioni attribuite dalla legislazione
1. Avanti al Consiglio comunale, nella seduta d'insediamento, il
Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
italiana.
2. Al Consiglio comunale, nella seduta d'insediamento, il Sindaco
comunica la costituzione della Giunta.
3. Sono esercitate dal Consiglio comunale le funzioni e le competenze
allo stesso attribuite dal T.U. D.Lgs. 267/2000 e dalle altre norme
vigenti che fanno specifico riferimento alle competenze del consiglio
comunale.
indice
Art. 26
Conferenza permanente dei Capigruppo
1. Nella prima seduta del Consiglio comunale successiva a quella
d'insediamento, i gruppi consiliari, costituiti in conformità
al regolamento, comunicano al Sindaco il Consigliere da ciascuno
di essi eletto Presidente del gruppo.
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Art. 27
Commissioni consiliari permanenti - istituzione
1. Il Consiglio comunale per il preventivo approfondimento degli
argomenti da trattare nelle adunanze, per lo studio dei provvedimenti,
iniziative, attività di competenza del Comune da sottoporre
all'esame ed alle decisioni dell'Assemblea consiliare, procede alla
costituzione di Commissioni consiliari permanenti.
2. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina
l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
indice
Art. 28
Commissioni d'indagine
1. Il Consiglio comunale, su proposta motivata avanzata per scritto
da almeno un quinto dei suoi componenti, può istituire al
proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati, Commissioni d'indagine sull'attività
dell'Amministrazione.
2. Le Commissioni sono composte da non più di cinque Consiglieri,
eletti con criterio proporzionale.
3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario.
4. La Commissione svolge la sua attività collegialmente ed
ha accesso agli atti del Comune che sono direttamente oggetto dell'indagine
e ad ogni altro connesso del quale l'ente disponga o che abbia la
possibilità di acquisire.
5. La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito dell'indagine
effettuata, richiedendo al Sindaco apposita convocazione dello stesso.
6. Il regolamento prevede le norme per l'esercizio dei poteri e
per il funzionamento della Commissione d'indagine.
indice
Art. 29
Consiglio comunale - prima seduta
1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione
degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco.
3. È presieduta dal Sindaco.
4. Il Consiglio comunale, nella prima riunione, procede all'esame
della posizione degli eletti ed alla convalida della loro elezione,
riceve il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti
della Giunta, dallo stesso nominati.
indice
Art. 30
Consiglio comunale - convocazione - indirizzi generali
1. La convocazione del Consiglio comunale è disciplinata
dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:
a) la convocazione dei Consiglieri è effettuata dal Sindaco
mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare
e la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
b) la forma ed i termini ordinari e straordinari per il tempestivo
invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che
su richiesta dei destinatari lo stesso può avvenire anche
a mezzo di posta telematica od elettronica;
c) sono da prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative
agli argomenti da trattare dal Consiglio e modalità agevoli
di consultazione da parte dei Consiglieri;
d) i termini e le modalità di pubblicazione dell'avviso di
convocazione all'albo comunale;
f) la forma con la quale un quinto dei Consiglieri richiedono al
Sindaco la convocazione entro venti giorni del Consiglio, indicando
gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno ed il termine per
l'invio delle proposte e documentazioni relative alle questioni
delle quali viene richiesta la trattazione.
indice
Art. 31
Numero legale dei Consiglieri
1. Per la validità delle adunanze del Consiglio comunale
in prima convocazione è necessaria la presenza della metà
dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare il
Sindaco.
2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione
deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per
legge, senza computare il Sindaco.
indice
Art. 32
Adunanze del Consiglio in seconda convocazione
1. Nel caso che la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata
deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri per la stessa
necessario, la seconda convocazione si tiene in altro giorno, da
fissare successivamente all'adunanza in prima convocazione risultata
deserta, riconvocando il Consiglio secondo procedure e termini fissati
dal regolamento.
indice
Art. 33
Adunanze del Consiglio e delle Commissioni - pubblicità
1. Le adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari
permanenti sono pubbliche, salvo quanto previsto dal comma successivo.
2. Il regolamento stabilisce gli argomenti per la cui trattazione
le adunanze del Consiglio e delle Commissioni devono tenersi in
forma segreta.
indice
Art. 34
Obbligo di astensione dei Consiglieri
1. In conformità a quanto stabilito dall'art.15, terzo comma,
i Consiglieri comunali devono astenersi dal prender parte alla discussione
ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di
loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione si applica ai provvedimenti normativi
o di carattere generale, quali i piani urbanistici, soltanto nei
casi in cui sussiste una correlazione diretta e immediata fra il
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore
o di parenti o affini fino al quarto grado.
indice
Art. 35
Votazioni dei Consiglieri comunali
1. Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati
nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato
contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento.
2. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali i Consiglieri
esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario comunale
di registrarli a verbale.
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Art. 36
Segretario comunale - adunanze del Consiglio - funzioni
1. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti
e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.
2. Il regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario
comunale la cui partecipazione consultiva, referente e di assistenza
è richiesta dal Sindaco per iniziativa propria o dei componenti
il Consiglio.
3. Il Segretario comunale quando ritenga utile informare il Consiglio
su aspetti giuridici, tecnico-amministrativi e finanziario-contabili
relativi ai provvedimenti in trattazione, richiede al Presidente
di poter procedere in tal senso.
indice
Art. 37
Pubblicazione dei provvedimenti
1. Tutte le deliberazioni e le determinazioni comunali sono pubblicate
mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per
quindici giorni consecutivi.
2. Le pubblicazioni all'albo pretorio sono disposte dal dirigente
responsabile dei servizi amministrativi il quale attribuisce ad
un dipendente del suo ufficio di provvedervi, secondo quanto disposto
dal regolamento.
3. La pubblicazione per quindici giorni delle deliberazioni e delle
determinazioni assolve alla funzione di pubblicità degli
atti stabilita dalla legge e di informazione dei terzi per la tutela
dei loro interessi e diritti. Per l'esecutività delle deliberazioni
del Consiglio e della Giunta si osservano le norme stabilite dal
T.U. D.Lgs. 267/2000.
indice
Capo III
La Giunta comunale
Art. 38
Composizione e nomina
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede,
e da un massimo di n. 6 Assessori dallo stesso nominati, tra cui
un Vicesindaco.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali
e fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei
requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica
di Consigliere. I Consiglieri comunali che assumono la carica di
Assessori conservano quella di Consiglieri.
3. Gli Assessori esterni partecipano alle riunioni del Consiglio
comunale senza diritto di voto.
4. Il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta
nella prima adunanza successiva all'elezione, dopo il giuramento.
indice
Art. 39
Assessori comunali - divieti
1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti,
i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere
consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti
al controllo ed alla vigilanza del Comune, conformemente a quanto
disposto dal secondo comma dell'art. 15.
3. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica,
di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare
attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica
nel territorio da essi amministrato.
indice
Art. 40
Assessori comunali - durata in carica - rinnovo - revoca
1. I componenti della Giunta comunale durano in carica per cinque
anni.
2. Non si applica agli Assessori comunali il divieto di rinnovo
della nomina dopo due mandati consecutivi.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone
motivata comunicazione al Consiglio.
indice
Art. 41
Giunta comunale - convocazione e presidenza
1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale. Nel caso di
sua assenza od impedimento a tali funzioni assolve il Vicesindaco.
indice
Art. 42
Giunta comunale - competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del
Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati
dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze,
previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco e dei funzionari
dirigenti.
3. La Giunta collabora con il Sindaco:
a) per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni
ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro
attuazione;
b) per la realizzazione degli indirizzi generali d'amministrazione
espressi dal Consiglio;
c) per la valorizzazione e la promozione dei rapporti con gli organismi
di partecipazione popolare;
d) esprimendosi, con proprie deliberazioni motivate, sulle proposte
del Sindaco relative alla nomina ed alla revoca del Direttore generale;
e) adottando motivate deliberazioni per la copertura dei posti di
dirigenti e responsabili degli uffici con contratto di diritto privato.
4. La Giunta adotta:
a) il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
fissati dal Consiglio comunale;
b) le deliberazioni, in via d'urgenza, attinenti alle variazioni
di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta
giorni successivi, a pena di decadenza;
c) le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi
finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati
alla realizzazione d'iniziative e manifestazioni ed al sostegno
di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali,
sportive per le quali necessita la valutazione d'interessi generali
della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;
d) le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva,
da comunicare all'organo consiliare.
5. La Giunta:
a) autorizza il Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio nell'interesse
del Comune in tutte le vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali,
in ogni grado del giudizio, comprese le controversie tributarie
nelle quali il Comune è parte ricorrente o resistente. Per
le controversie tributarie la Giunta può autorizzare il Sindaco
a delegare l'Assessore competente per materia od il funzionario
responsabile del servizio tributi;
b) provvede al coordinamento con l'Azienda sanitaria locale degli
interventi relativi alle prestazioni sociali a carattere sanitario
per le persone disabili, portatrici di handicap, in stato di bisogno
e di emarginazione secondo quanto previsto dalla legge.
c) predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione
previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli
al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;
d) definisce, in base alla proposta del Direttore generale ove nominato
o, in caso contrario, sentita la Conferenza dei responsabili dei
servizi, il piano esecutivo di gestione dell'esercizio di cui all'art.
11 dell'ordinamento contabile e finanziario.
indice
Capo IV
Il Sindaco
Art. 43
Ruolo e funzioni
1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto,
è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e la
rappresenta.
2. Il Sindaco esercita tali compiti armonizzando al miglior livello
di collaborazione l'attività degli organi di governo del
Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti ed i responsabili
dell'organizzazione e della gestione, nel pieno rispetto della distinzione
tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità,
promovendo da parte di tutti, amministratori e dirigenti, comportamenti
improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione.
3. Valorizza e promuove la partecipazione popolare attraverso la
quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità
ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento
e la soluzione, attivando a tal fine gli organi comunali e gli altri
soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.
4. Promuove le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione
di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità
di elevare la qualità della vita della popolazione, di curarne
gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo.
5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione
degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali
funzioni, per specifici settori, agli Assessori.
6. Quale organo responsabile dell'amministrazione, esercita le funzioni
di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo
statuto e dai regolamenti e quelli attribuite o delegate dalla regione.
Quale ufficiale del Governo esercita le funzioni nei servizi di
competenza statale che gli sono attribuite dalle leggi.
indice
Art. 44
Giuramento del Sindaco
1. Il Sindaco effettua davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento,
il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
indice
Art. 45
Nomina della Giunta
1. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione e prima
della seduta d'insediamento del Consiglio comunale, nomina i componenti
della Giunta comunale con le modalità di cui all'art. 38.
2. Fra i componenti della Giunta il Sindaco nomina il Vicesindaco
che lo sostituisce nel caso di assenza od impedimento, esercitando
le funzioni attribuite al Sindaco dall'ordinamento, comprese quelle
di cui all'art. 52.
3. Per gli Assessori nominati al di fuori del Consiglio comunale
il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità
è da loro dichiarato, con l'accettazione della nomina, mediante
attestazione sostitutiva resa avanti al Segretario comunale.
4. Il Sindaco comunica al Consiglio, nella prima seduta, la composizione
della Giunta comunale.
5. Il Sindaco, tenuto conto del divieto di cui al terzo comma dell'art.
39, può delegare agli Assessori comunali il compito di sovrintendere
al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli
atti per settori dell'attività del Comune precisati nell'atto
di delega da lui sottoscritto, controfirmato dal delegato e conservato
nell'archivio dell'ente dal Segretario comunale.
6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone
motivata comunicazione al Consiglio.
indice
Art. 46
Linee programmatiche del Sindaco
1. Il Sindaco, entro tre mesi dall'insediamento, sentita la Giunta,
elabora le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti
da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo, al fine
di esperire la procedura per la definitiva redazione del programma
di mandato.
2. Entro il termine suddetto il Sindaco presenta il documento di
programma al Consiglio comunale che in apposita adunanza esprime
proposte, contributi e osservazioni, relativi al documento elaborato
dal Sindaco. Alla riunione del Consiglio comunale partecipano, oltre
al Sindaco, gli Assessori ed il Direttore generale, con funzioni
consultive.
indice
Art. 47
Interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo - risposta
1. Il Sindaco, o per sua delega l'Assessore competente per materia,
risponde alla interrogazione od alla istanza di sindacato ispettivo
presentata dai Consiglieri e di cui al precedente art. 19, fornendo
in forma esauriente tutte le informazioni, dati ed altri elementi
e documenti, in copia informale, richiesti secondo le modalità
stabilite dal regolamento.
2. La risposta è data nel tempo più breve e comunque
entro trenta giorni.
indice
Art. 48
Orario delle attività, servizi ed uffici
1. Il Sindaco, in base agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale,
coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi, dei servizi ed uffici pubblici, secondo quanto
previsto dal T.U. D.Lgs. 267/2000.
indice
Art. 49
Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni
1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale,
provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
indice
Art. 50
Assemblee dei Consorzi per la gestione associata di servizi
1. Il Sindaco è membro di diritto delle Assemblee dei Consorzi
per la gestione associata di servizi che non hanno carattere imprenditoriale.
Può delegare a partecipare alle Assemblee, con tutti i suoi
poteri, un Assessore od un Consigliere comunale, dallo stesso prescelto.
indice
Art. 51
Servizio Sanitario Nazionale - partecipazione alla Conferenza dei
Sindaci
1. Il Sindaco partecipa alla Conferenza dei Sindaci preposta al
Servizio Sanitario Nazionale rendendosi interprete delle necessità
della popolazione del Comune relativamente alle modalità
di effettuazione dei servizi, al funzionamento dei presidi, alle
attività, iniziative, interventi finalizzati alla protezione
e cura della salute dei cittadini.
2. Riferisce periodicamente alla Giunta sull'attività svolta
e valuta con la stessa le problematiche che più direttamente
interessano la popolazione del Comune.
3. Il Sindaco provvede al coordinamento con l'Azienda sanitaria
locale delle prestazioni sociali a carattere sanitario di competenza
comunale.
indice
Art. 52
Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale
1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi
ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni.
2. Adotta, quale ufficiale del Governo, con atto motivato e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti
contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, l'esecuzione
diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell'onere sui responsabili.
3. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità
naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità
del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della
popolazione.
4. Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle
stesse trattate questioni riferibili all'ambito territoriale del
Comune.
indice
Art. 53
Durata in carica
1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni e può
essere rieletto alla carica per un solo secondo mandato immediatamente
successivo.
2. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due
mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi
ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
indice
Art. 54
Mozione di sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata ed approvata con le modalità
previste dall'art. 52 del T.U. D.Lgs. 267/2000.
indice
Art. 55
Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili
trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al
Consiglio. Il Consiglio viene sciolto con contestuale nomina di
un Commissario.
2. Per la cessazione dalla carica del Sindaco per impedimento permanente,rimozione,
decadenza o decesso del Sindaco si osservano le disposizioni dell'art.
53 del T.U. D.Lgs. 267/2000.
3. Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco dall'esercizio
delle funzioni adottata ai sensi dell'art.59 del T.U. D.Lgs. 267/2000
lo sostituisce il Vicesindaco.
indice
TITOLO III
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Partecipazione popolare, autonomia, sussidiarietà
Art. 56
Partecipazione popolare - diritto
1. I diritti relativi agli istituti di partecipazione popolare
sono riconosciuti alla popolazione del Comune nella quale sono compresi:
a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno
compiuto sedici anni di età;
c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti
nell'anagrafe da almeno tre anni;
d) le persone non residenti, che esercitano nel Comune stabilmente,
la propria attività di lavoro, professionale ed imprenditoriale.
2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da
ogni persona od in forma associata.
indice
Art. 57
Associazioni e organismi di partecipazione - riconoscimento e promozione
1. Il Comune riconosce ed afferma il valore delle libere ed autonome
associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere
agli interessi generali della comunità mediante la promozione
di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che
sono regolate da principi di democraticità e che non perseguono
scopi di lucro.
2. La Giunta, secondo le decisioni espresse dal Consiglio ai sensi
dell'art. 42, secondo comma, del T.U. D.Lgs. 267/2000, assume ogni
idonea iniziativa per la istituzione di autonome e libere associazioni
di partecipazione popolare aventi le finalità ed i caratteri
indicati nel precedente comma, per assicurare la più ampia
rappresentanza dei cittadini e di coloro che operano stabilmente
nell'ambito comunale.
3. Con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio sono determinate
le modalità per la loro iscrizione, senza spese, e con procedure
effettuate d'ufficio, nell'apposito registro tenuto dal Comune,
con il fine esclusivo di mantenere attivamente i rapporti di collaborazione
con l'ente, per attuare le iniziative di informazione e collaborazione
di cui ai successivi articoli.
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Art. 58
Associazioni ed organismi di partecipazione - rapporti con il Comune
1. La Giunta, attraverso un apposito servizio istituito presso
il settore amministrativo comunale, assicura alle associazioni di
partecipazione tempestive informazioni sulle attività ed
iniziative del Comune e sulle modalità della loro attuazione,
promovendo da parte delle associazioni predette ogni utile proposta
che abbia per fine la migliore tutela degli interessi collettivi
e, in particolare, il miglioramento della qualità delle prestazioni
fornite ai cittadini, la semplificazione delle procedure, la riduzione
dei costi.
2. La Giunta indice, con la periodicità stabilita dal regolamento,
incontri con i rappresentanti delle associazioni, con l'intervento
dei responsabili dei servizi interessati, per valutare le proposte
pervenute, verificarne le possibilità di attuazione e definirne
modi e tempi.
3. La Giunta, prima di assumere iniziative od adottare provvedimenti
di rilevante interesse generale può indire la riunione dei
rappresentanti di tutte le Associazioni iscritte, per conoscere
le loro valutazioni e confrontare la posizione dell'amministrazione
con quelle degli organi di partecipazione.
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Art. 59
Esercizio di attività per autonoma iniziativa di cittadini
e di formazioni sociali
1. Il Sindaco con l'atto con cui presenta al Consiglio comunale
le linee programmatiche delle attività da realizzare nel
corso del mandato può proporre le attività, individuate
con il concorso delle associazioni di partecipazione, che possono
essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini,
delle famiglie e delle loro formazioni sociali.
2. Preso atto degli orientamenti del Consiglio, la Giunta, in accordo
con le associazioni interessate, predispone un protocollo d'intesa
che indica i presupposti giuridici e la fattibilità organizzativa
ed economica delle suddette forme di partecipazione, in conformità
a quanto previsto dal regolamento, e lo sottopone al Consiglio comunale.
La Giunta adotta gli atti di sua competenza e promuove quelli di
competenza del settore organizzativo responsabile per l'attuazione
del protocollo d'intesa nel quale sono previsti:
a) la data di scadenza dell'accordo, corrispondente a quella del
mandato degli organi elettivi del Comune;
b) il periodo di sperimentazione al termine del quale l'accordo
può essere rescisso da ambedue le parti;
c) le cause che nel corso dell'incarico possono renderne necessaria
la modifica o la conclusione;
d) l'assistenza tecnico-amministrativa per il periodo di sperimentazione;
e) le dotazioni strumentali e l'eventuale concorso economico che
il Comune fornisce per l'attuazione dell'intesa.
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Capo II
Istanze e proposte - consultazione della popolazione - partecipazione
al procedimento amministrativo
Art. 60
Istanze, petizioni e proposte dei cittadini
1. Le istanze, petizioni e proposte di singoli cittadini o di una
pluralità di essi, diverse da quelle di cui al precedente
articolo, sono esaminate dall'Assessore competente per materia,
insieme con il dirigente responsabile del servizio interessato che
procedono alla loro rapida valutazione e a dare alle stesse risposta
nel più breve tempo e comunque entro il termine stabilito
dal regolamento.
2. Per le richieste relative a provvedimenti di competenza del Sindaco
o della Giunta l'Assessore sottopone la pratica, istruita, ai predetti
organi che adottano le decisioni di loro competenza e le comunicano
agli interessati entro il termine indicato nel precedente comma.
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Art. 61
Consultazioni della popolazione
1. Prima dell'adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante
interesse il Consiglio direttamente o la Giunta, tenuto conto degli
indirizzi espressi dal Consiglio e di quanto stabilito dal regolamento,
possono effettuare la consultazione della popolazione agli stessi
direttamente o indirettamente interessata. La consultazione, secondo
l'oggetto, può essere estesa ad una o più categorie
di cittadini, ai residenti ed operatori nel territorio comunale,
ovvero a tutta la popolazione.
2. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza
locale, non può avere luogo in coincidenza con operazioni
elettorali provinciali, comunali ed è effettuata:
a) mediante FORUM di cittadini, tenuti nelle sedi comunali od in
altri ambienti idonei, indetti nelle forme e nel rispetto dei termini
previsti dal regolamento, con l'intervento dei rappresentanti degli
organi comunali, delle associazioni territorialmente o funzionalmente
interessate e dei dirigenti responsabili dei servizi ed attività
comunali pertinenti alla riunione;
b) mediante questionari inviati alle famiglie, con le modalità
e termini previsti dal regolamento, nei quali sono prospettati con
chiarezza gli elementi essenziali delle iniziative e sono richiesti
contributi propositivi e pareri che consentono di accertare gli
orientamenti prevalenti e di considerare eventuali singole proposte
di particolare pregio ed interesse.
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Art. 62
Partecipazione al procedimento amministrativo
1. L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti
con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi
di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità,
semplificazione ed economicità che costituiscono criteri
non derogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento
stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
e dal regolamento comunale.
2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento,
le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione
dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di
copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza,
efficienza ed economicità dell'organizzazione, durata della
procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva emanazione
del provvedimento, responsabilità di un unico soggetto per
l'intera procedura.
3. In particolare nel procedimento relativo all'adozione di atti
che incidono su situazioni giuridiche soggettive il responsabile
del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme
di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono essere
invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti,
ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve
essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento
e negli stessi richiamati, se hanno funzione rilevante ai fini istruttori.
Sono rilasciate su richiesta verbale dell'interessato, copie od
estratti informali di documenti.
4. Le memorie, proposte, documentazioni presentate dall'interessato
- o da suoi incaricati - devono essere acquisite, esaminate e sulle
stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione
del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica
soggettiva dell'interessato.
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Capo III
I referendum comunali
Art. 63
Il referendum comunale
1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, previa
deliberazione della Giunta che determina l'onere a carico del bilancio
comunale per la consultazione referendaria:
a) quando sia disposto con deliberazione del consiglio comunale
adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri
assegnati al Comune, incluso il Sindaco;
b) quando sia richiesto da almeno cinquecento elettori.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale ed il regolamento
di contabilità;
b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
d) gli atti relativi al personale del Comune;
e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
3. Il regolamento comunale sulla partecipazione determina i requisiti
di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento
e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione
referendaria. Qualora vengano proposti più referendum, questi
sono riuniti in un'unica tornata annuale.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della
consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio
comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni
di attuazione o di non ulteriore seguito.
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Capo IV
L'azione popolare a tutela degli interessi comunali
Art. 64
L'azione popolare
1. Nel caso in cui l'elettore sia intervenuto per far valere in
giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune ai sensi
dell'art. 70 del T.U. D.Lgs. 267/2000, la Giunta valuta se per la
tutela degli interessi comunali è necessario che l'ente si
costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco
a provvedere con l'assistenza di un legale. Qualora la Giunta non
ritenga utile l'intervento fa risultare a verbale la relativa decisione
ed i motivi della stessa.
2. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali, promosse verso
terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art.
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se le azioni
sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca
in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere
con l'assistenza di un legale. Nel caso in cui non ritenga utile
l'intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata
adottata sono registrati a verbale.
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Capo V
Il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni
Art. 65
Diritto di accesso e di informazione
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici.
Sono riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli
dei quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, ne
vieta l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.
2. Il regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli
atti amministrativi non riservati ed alle informazioni in possesso
dell'Amministrazione ed il rilascio di copie di atti e documenti
con pagamento dei soli costi.
3. Il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali
alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano
motivata richiesta.
4. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, istituito in conformità
all'art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni,
assicura ai cittadini i diritti di accesso e di informazione ed
assume ogni iniziativa utile per farli conoscere ai cittadini e
render note le modalità per esercitarli.
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Capo VI
Il Difensore civico comunale
Art. 66
Istituzione
1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti
dei cittadini e a garantire l'imparzialità, la trasparenza
e l'accesso all'amministrazione comunale, nonché il suo buon
andamento, è data facoltà al Consiglio Comunale di
istituire la figura del Difensore Civico nel rispetto delle norme
del presente Statuto.
2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale
con una maggioranza di tre quinti dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Regolamento del Decentramento e della Partecipazione definisce
i casi di ineleggibilità ed incompatibilità. Il mandato
ha durata di cinque anni coincidente con la durata del Consiglio
Comunale. Non si può essere nominati nell'incarico per più
di due volte.
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Art. 67
Prerogative
1. Il Difensore civico assolve le proprie funzioni con probità,
onestà, indipendenza, imparzialità e adeguata preparazione
giuridica.
2. Il Regolamento del Decentramento e della Partecipazione prevede
apposite norme per garantire l'indipendenza e l'autonomia del Difensore
civico nonché i criteri per la determinazione dell'indennità
di carica. Prevede altresì le cause di decadenza dall'Ufficio,
nonché le modalità di risoluzione delle eventuali
controversie con l'amministrazione comunale.
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Art. 68
Funzioni
1. Il Difensore civico riceve e formalizza i reclami dei cittadini
singoli o associati in ordine ai ritardi, alle negligenze e ad ogni
altro atto di servizio imputabile alla struttura nonché agli
abusi eventualmente commessi dai dipendenti comunali o dagli organi
dell'Ente.
2. Il Difensore civico ha competenza sull'attività di tutte
le unità comunali, nonché sulle aziende, le istituzioni
e gli enti dipendenti o in genere sottoposti al controllo o alla
vigilanza dell'amministrazione comunale, ivi compresi i consorzi
fra Comuni, limitatamente agli interessi dei cittadini del Comune
in cui il Difensore opera e nel rispetto delle norme che regolano
l'attività di tali Enti.
3. Tramite apposita intesa tra l'Amministrazione Comunale e gli
Enti interessati, il Difensore civico può estendere la propria
competenza anche agli Uffici statali periferici.
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TITOLO IV
L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA:
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