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L’Imposta Comunale sugli Immobili è stata istituita dal D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992.
È un’imposta:
- sul patrimonio perché colpisce il possesso di immobili che sono parte del patrimonio del contribuente;
- diretta perché colpisce la capacità contributiva che si manifesta nella titolarità di un diritto sul bene.

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presupposto dell’Imposta è il fatto giuridico che dà vita all’obbligo tributario.
Nel caso dell’I.C.I. questo fatto è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli nel territorio dello Stato a prescindere dall’uso al quale sono destinati.
Secondo il codice civile per possesso si intende “il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività simile all’esercizio della proprietà o altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di un’altra persona, che ha la detenzione della cosa” (art. 1140 Cod. Civ.).
Il Comune di Guasila rientra in una zona riconosciuta svantaggiata per cui gode dell’esenzione dei terreni agricoli.

AVVISO IMPORTANTE

 

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ELENCO IMMOBILI ISCRITTI IN CATASTO TERRENI CHE HANNO PERDUTO IL REQUISITO DELLA RURALITA' AI FINI FISCALI

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Per cosa si deve pagare (oggetto):

FABBRICATI

AREE FABBRICABILI


Cosa deve fare il contribuente: DENUNCIA e VERSAMENTO

COME SI CALCOLA L’ I.C.I.

SCADENZE

COMPENZAZIONI

ESENZIONI

RIDUZIONI E DETRAZIONI

SANZIONI E INTERESSI

RAVVEDIMENTO OPEROSO

RICORSI

RIMBORSI

Scarica il Regolamento Comunale I.C.I.

Scarica la Delibera di approvazione delle aliquote 2008

Scarica delibera valore aree fabbricabili 2008

Aliquote anni precedenti

Aliquote altri comuni

CALCOLA LA TUA ICI

FABBRICATI

I fabbricati sono quelle unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano. Sono parte integrante dei fabbricati le aree fabbricabili su cui insistono le costruzioni e le pertinenze, cioè le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra cosa (giardini, terrazze, garage, ecc..).
I fabbricati di nuova costruzione sono soggetti all’imposta dal momento della loro ultimazione o, se antecedente, dalla data di utilizzo a prescindere dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità. Durante i lavori di costruzione l’imposta non è dovuta sul fabbricato ma sull’area fabbricabile. Così anche in caso di demolizione e ricostruzione o di recupero edilizio.
Si ricorda che in base al D.P.R. 425/1994 vige l’obbligo di accatastare le costruzioni. clicca qui per avere ulteriori informazioni.

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AREE FABBRICABILI

Le aree fabbricabili sono le aree che possono essere usate a scopo edificatorio in base a:

1) gli strumenti urbanistici generali, che consistono nel piano regolatore comunale;

2)gli strumenti urbanistici attuativi quali, ad esempio, i piani particolareggiati, i piani di lottizzazione e i piani di recupero;

3)le possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale (art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 504/92).

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DENUNCIA

Con la denuncia di possesso il contribuente individua e indica tutti gli elementi dell’immobile (categoria, classe, valore, ecc.) e personali (domicilio, percentuali di possesso, ecc.) necessari per determinare l’imposta. La denuncia I.C.I. può essere originaria o di variazione.

La dichiarazione I.C.I. va presentata esclusivamente nei casi in cui i dati non possono essere reperiti dall'ufficio tributi presso l'ufficio del Catasto e l'ufficio del Registro. Va presentata quindi in caso di richiesta riduzioni o agevolazioni e quando il soggetto passivo è diverso dal proprietario (es. locazione, usufrutto, ecc…). Non va presentata invece in caso di nuovo accatastamento o variazione di dati catastali e in caso di compravendita o successione.

DENUNCIA ORIGINARIA

Deve essere presentata all’ufficio Tributi del Comune con raccomandata senza ricevuta di ritorno o direttamente entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno nel corso del quale è iniziato il possesso e ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Esempio: Acquisto un fabbricato a marzo del 2002. Sono tenuto a presentare la denuncia entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2002, cioè entro luglio 2003 oppure entro ottobre 2003 se presento la dichiarazione dei redditi in via telematica.

RICORDIAMO che il versamento dell’imposta deve invece essere effettuato per l’anno in corso proporzionalmente al periodo di possesso.
Se acquisto il fabbricato a marzo 2002 dovrò pagare l’I.C.I. nel 2002 per 9 mesi.

La denuncia va presentata su appositi modelli che vengono annualmente approvati con decreto del Ministero delle Finanze e che sono a disposizione del contribuente presso l’Ufficio Tributi del Comune ogni anno a partire dal 1° giugno.

DENUNCIA DI VARIAZIONE



La denuncia di variazione deve essere presentata dai soggetti che hanno già presentato denuncia originaria nel caso in cui negli anni successivi si siano verificate delle variazioni che influiscono sulla determinazione dell’imposta o sull’attività di controllo, per esempio nel caso in cui il catasto attribuisca all’immobile una rendita diversa, nel caso in cui si modifichino le percentuali di possesso, ecc.. I modelli sono a disposizione presso l’Ufficio Tributi del Comune ogni anno a partire dal 1° giugno.

Scarica il modello di dichiarazione I.C.I. 2007

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VERSAMENTO

I contribuenti devono effettuare il versamento dell’imposta, per il periodo fiscale che corrisponde all’anno solare, in due rate.

La prima rata (acconto) va versata entro il 16 giugno e ammonta al 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni previste per l’anno precedente.
La seconda rata (saldo) va versata entro il 16 dicembre ed è pari al saldo dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni previste per l’anno in corso.

 

I versamenti devono essere effettuati secondo le modalità previste dalla normativa vigente e, in particolare, mediante il versamento tramite bollettino postale n. 63319784 intestato a Comune di Guasila, Servizio Riscossione ICI o tramite modello F24.

. L'importo minimo al di sotto del quale non si procederà ad accertamenti né a rimborsi è stabilito in €. 3,50 (per l'imposta totale), purché non vi sia recidività.

L'importo totale del versamento deve essere arrotondato in questo modo: all'euro inferiore fino a 0,49 centesimi, all'euro superiore da 0,50 centesimi.


Esempio.

Nel 2002 l’aliquota I.C.I. per la mia abitazione principale era il 4 per mille e la detrazione ammontava a € 103.29. Nel 2003 l’aliquota è aumentata al 6 per mille mentre la detrazione è rimasta invariata. Il valore della mia abitazione ai fini I.C.I. è di € 100.000,00

A giugno (acconto) verso il 50% di quanto ho versato l’anno scorso:
€ 100.000,00 x 4/1000 = € 400,00 - € 103,29 (detr. Abit. Princ.) = € 296,71 I.C.I. versata l’anno precedente. Il 50% è pari a € 148,35.

A dicembre (saldo) devo calcolare l’imposta in base alla nuova aliquota:
€ 100.000,00 x 6/1000 = € 600,00 - € 103,29 (detr. Abit. Princ.) = 496,71 I.C.I. dovuta nel 2003. Da questa sottraggo l’imposta versata a giugno: € 496,71 - € 148,35 = € 348,36 e ottengo l’imposta da versare a saldo.


ATTENZIONE!!!

Nel Comune di Guasila l’aliquota non è variata quindi l’imposta dovuta è uguale a quella dell’anno precedente: a giugno si deve versare il 50% del totale e a dicembre, a saldo, il restante 50%.
Se hai bisogno di aiuto consulta la pagina COME SI CALCOLA L’I.C.I. o rivolgiti all’Ufficio Tributi.

COME SI PAGA

Il Versamento va effettuato utilizzando gli appositi bollettini I.C.I. al n. c/c 63319784 intestati a Comune di Guasila - servizio Riscossione Tributi, Via G. Cima 7 - 09040 Guasila che vengono spediti direttamente a casa dei contribuenti. Qualora non si dovesse ricevere il bollettino, questo può essere richiesto presso l’Ufficio Tributi del Comune e presso gli Uffici Postali.

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COME SI CALCOLA L'I.C.I.

L’I.C.I. si calcola applicando l’aliquota che il Comune ha deliberato per l’anno in corso e per le varie tipologie di immobili al valore dell’immobile stesso.

ALIQUOTA X VALORE = I.C.I.

Il valore dell’immobile ai fini I.C.I. si ottiene secondo diversi criteri a seconda che si tratti di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli.

FABBRICATI

Il valore dei fabbricati si ottiene moltiplicando la rendita risultante in catasto per un coefficiente che varia in base alle diverse categorie dei fabbricati.
RENDITA X COEFFICIENTE = VALORE AI FINI I.C.I.

I coefficienti sono:

100 per le unità immobiliari appartenenti ai gruppi catastali A (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi, B (edifici di uso collettivo) e C (immobili a destinazione commerciale, come magazzini, depositi, laboratori, ecc..) ad eccezione delle categorie A/10 e C/1.
RENDITA CATASTALE X 100 = VALORE AI FINI I.C.I.

140 per le unità immobiliari appartenenti ai gruppi catastali B (edifici di uso collettivo)

50 per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e al gruppo D (immobili a destinazione specifica, come opifici, alberghi, banche, ecc.)
RENDITA CATASTALE X 50 = VALORE AI FINI I.C.I.

34 per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
RENDITA CATASTALE X 34 = VALORE AI FINI I.C.I.

A decorrere dal 1997 le rendite catastali sono state rivalutate del 5%, per cui da quell’anno in poi il calcolo del valore seguirà questo schema:
(RENDITA CATASTALE + 5%) X COEFFICIENTE = VALORE AI FINI I.C.I.

All’imposta così calcolata si dovranno sottrarre le eventuali riduzioni (es. detrazione per l’abitazione principale).

AREE FABBRICABILI

Il valore delle aree fabbricabili, ai fini della determinazione dell’I.C.I., è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposta, indipendentemente da eventuali variazioni sopravvenute durante l’anno o dall’acquisto effettuato ad un prezzo diverso da quello attribuibile al 1° gennaio. Il valore è determinato annualmente da una perizia effettuata dall’Ufficio Tecnico del Comune. Per l'anno 2008 la perizia è stata approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 128 del 07/12/2007:

ZONA "A" CENTRO STORICO
€. 100,00/MQ
ZONA "B" COMPLETAMENTO
prossima alla zona A
€. 90,00/MQ
ZONA "B" COMPLETAMENTO
non prossima alla zona A
€. 45,00/MQ
ZONA "C" - PEEP
€. 19,86/MQ
ZONA "C"COMPLETAMENTO

OPERE collaudate
€. 40,00/MQ

OPERE non collaudate o parzialmente collaudate
€. 30,00/MQ
ZONA "D1" - PIP
€. 9,78/MQ

ZONA "D2" - Artigianali, commerciali
€. 25,00/MQ

Per quanto riguarda tutte le altre zone indicate nel PUC, Zona G Servizi generali, Zona H Salvaguardia, Zona S1 Istruzione, Zona S2 Attrezzature di interesse comune, Zona S3 Spazi attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, Zona S4 Parcheggi, ai fini ICI non viene attribuito nessun valore in quanto gli indici edificatori sono molto limitati e vincolati da norme urbanistiche.


TERRENI AGRICOLI

Il valore dei terreni agricoli è determinato moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione per 75.
REDDITO DOMINICALE X 75 = VALORE AI FINI I.C.I.

RICORDIAMO che a Guasila i terreni agricoli non pagano I.C.I.!!!

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SCADENZE

TERMINI PER EFFETTUARE LA DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE

31 LUGLIO per chi presenta la dichiarazione dei redditi in banca o alla posta e per chi non è tenuto alla presentazione di tale dichiarazione

oppure

31 OTTOBRE per chi presenta la dichiarazione dei redditi in via telematica


TERMINI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO I.C.I.

16 GIUGNO acconto

16 DICEMBRE saldo


TERMINI PER RICHIEDERE IL RIMBORSO DI MAGGIORE IMPOSTA VERSATA

5 ANNI dal versamento o da quando è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione


TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE SOMME LIQUIDATE DAL COMUNE NELL'ATTO DI ACCERTAMENTO A TITOLO DI IMPOSTA, SANZIONI E INTERESSI

60 GIORNI dalla notifica del provvedimento. Scaduto tale termine le somme verranno iscritte a ruolo per la riscossione coattiva

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COMPENSAZIONI

Dall'anno 2007 è possibile compensare il proprio debito I.C.I. con eventuali crediti I.C.I. Per potersi avvalere della compensazione, il contribuente che vanta un credito nei confronti di questo Ente dovrà presentare istanza all'Ufficio Tributi entro il 30 aprile dell'anno in cui intenda avvalersi di tale istituto. L'ufficio, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, convocherà il contribuente per la definizione della compensazione.

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ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta:

· I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

· I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 601/1973 che comprendono musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche posseduti da soggetti pubblici o privati che non ne traggono alcun reddito, nonché terreni, parchi e giardini aperti al pubblico e la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse dal ministero per i beni culturali e ambientali;

· I fabbricati, e le loro pertinenze, destinati esclusivamente al culto nel rispetto degli articoli 8 e 19 della Costituzione, per i quali tutte le confessioni religiose possono essere liberamente professate a condizione che non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e non pratichino riti contrari al buon costume;

· I fabbricati che, già dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati per essere destinati alle attività, previste dalla legge 104/1992, di assistenza, recupero funzionale e sociale, nonché integrazione delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. Tale esenzione opera limitatamente al periodo in cui permane questa destinazione;

· I terreni agricoli compresi nelle aree di montagna e di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 984/1977 secondo i criteri dettati dalla circolare del ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 che ha elencato i Comuni nel cui territori i terreni agricoli sono esenti dall'imposta, tra cui il nostro comune;

· I beni demaniali.

· I beni del patrimonio indisponibile

· Gli alloggi di servizio messi a disposizione del personale per facilitare la continuità del lavoro in caso di trasferimento

· Le caserme e le prigioni.

· Gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività religiose del culto, formazione del clero, missionarie, di catechesi ed educazione cristiana;

· I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;

· I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;


· Gli immobili posseduti, a condizione che siano destinati esclusivamente a fini istituzionali,

    Da Stato, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane

    Da consorzi tra i precedenti enti

    Dalle Unità sanitarie locali

    Dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome

    Dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.



Oltre ai precedenti casi, previsti dalla Legge 504/92, il Regolamento Comunale sull'I.C.I. prevede l'esenzione per

· Gli immobili, anche non destinati esclusivamente a fini istituzionali, posseduti:

    Da Stato, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane

    Da consorzi tra i precedenti enti

    Dalle Unità sanitarie locali

    Dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome

    Dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

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RIDUZIONI

La legge I.C.I. prevede due ipotesi di riduzione:

- per terreni agricoli posseduti e condotti dal coltivatore diretto o dall'imprenditore agricolo a titolo principale con lo scopo di agevolare la proprietà agricola;

- per i fabbricati inagibili o inabitabili, in quanto il loro valore, per il possessore, è ridotto a causa dell'impossibilità di utilizzare il bene.

La prima ipotesi non interessa il Comune di Guasila in quanto tutti i terreni agricoli siti nel territorio sono esenti.

Per quanto riguarda la seconda ipotesi, l'I.C.I. per i fabbricati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, è ridotta del 50% per il periodo di tempo durante il quale si protraggono queste condizioni. Per beneficiare di questa riduzione il contribuente dovrà chiedere all'ufficio tecnico comunale una perizia tecnica, con spese a proprio carico, oppure presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 15/1998.

ATTENZIONE!!!
La dichiarazione di inagibilità o inabitabilità
non può avere effetto retroattivo.

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DETRAZIONI

A partire dall'anno 2008 è prevista un'ulteriore detrazione (statale) sulle abitazioni principali pari all'1,33 per mille del valore imponibili. Tale detrazione può essere applicata a tutti i fabbricati con esclusione di quelli di lusso (categorie A1 e A8) e non può comunque superare i 200,00 euro.

Il Comune delibera una detrazione di imposta per le abitazioni principali. Tale detrazione non può essere inferiore a € 103,29.

Perché si possa usufruire della detrazione deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- che il soggetto tenuto al pagamento dell'I.C.I. sia lo stesso che dimora abitualmente nell'unità immobiliare, per cui la detrazione non spetta se il proprietario ha dato in locazione la sua casa, neanche se egli stesso abita in una casa in affitto;

- che il soggetto che è tenuto al pagamento dell'I.C.I. abbia concesso l'abitazione in uso gratuito a parenti il linea retta o collaterale entro il 2° grado e che questi parenti utilizzino l'abitazione a titolo principale (vi abbiano cioè la residenza o la dimora abituale) e non siano proprietari di altra abitazione.
I parenti in linea retta entro il 2° grado sono: i genitori e il figlio (1° grado), i nonni e il nipote (2° grado).
I parenti in linea collaterale entro il 2° grado sono i fratelli e le sorelle.

La detrazione si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale (garage, cantina, ecc..) purché queste siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale e purché facciano capo allo stesso soggetto passivo.

LA DETRAZIONE APPLICATA NEL COMUNE DI GUASILA
AMMONTA A € 103,29

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SANZIONI

Per OMESSA DENUNCIA O DICHIARAZIONE si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta dovuta con un minimo di € 51.

Per INFEDELE DICHIARAZIONE O DENUNCIA si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.

Le sanzioni precedenti sono ridotte a un quarto se, entro il termine per presentare ricorso alle commissioni tributarie (60 giorni), interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. Per informazioni sull'adesione chiamare sempre l'Ufficio Tributi.

Se l'OMISSIONE O ERRORE riguardano elementi che non incidono sull'ammontare dell'imposta si applica la sanzione amministrativa da € 51 a € 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o per la compilazione incompleta o infedele.

Per OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO si applica la sanzione pari al 30% dell'imposta non versata e gli interessi sulla sola imposta.

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INTERESSI

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso legale annuo per ogni giorno compiuto.

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nel caso in cui il contribuente si accorga di aver commesso una violazione e voglia spontaneamente rimediare, l'istituto del ravvedimento operoso permette di regolarizzare la propria posizione entro un certo periodo con una riduzione delle sanzioni secondo il seguente schema:

Mancato pagamento di acconto o saldo entro 30 giorni       3,75 %

Mancato pagamento di acconto o saldo entro un anno         6,00%

Infedele denuncia entro un anno                                     10,00%

Omessa denuncia entro 90 giorni                                    12,50%

Omessa denuncia entro un anno                                     20,00%

Infedele denuncia entro 90 giorni                                     6,25%

In base a ciò il contribuente dovrà versare

TRIBUTO + SANZIONE+INTERESSI SU TRIBUTO al tasso legale.

Tasso legale degli interessi moratori:

fino al 31/12/1998   5,00%

fino al 31/12/2000   2,50 %

fino al 31/12/2001    3,50 %

fino al 31/12/2002    3,00 %

fino al 31/12/2003 2,50 %

dal 01/01/2008 3,00 %

 

Perché si possa usufruire del ravvedimento operoso occorre:

- spontaneità del pentimento;

- assenza di azioni ispettive da parte del comune;

- ripristino del comportamento omesso o violato entro e non oltre un anno dalla sua commissione;

- versamento contestuale: del tributo non corrisposto, della sanzione ridotta (vedi tabella), degli interessi, da calcolarsi con il saggio legale solo sul tributo.

SCARICA IL FAC-SIMILE DELLA COMUNICAZIONE DI ESEGUITO RAVVEDIMENTO OPEROSO


(formato word )

(formato zip )

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RICORSI

Contro gli avvisi di liquidazione e accertamento è ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione tributaria provinciale competente, che è quella nella cui circoscrizione ha sede il Comune che ha emesso il provvedimento.

Il ricorso può essere proposto, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/97 contro:

1) l'avviso di accertamento

2) l'avviso di liquidazione

3) il provvedimento che irroga le sanzioni

4) il ruolo e la cartella di pagamento

5) l'avviso di mora

6) il rifiuto espresso o tacito della restituzione dell'imposta, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

7) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata del rapporto tributario;

8) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità.

Il ricorso, redatto in carta da bollo, deve contenere:

a) l'indicazione della Commissione tributaria a cui si ricorre;

b) il nominativo del ricorrente e del suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato e il codice fiscale;

c) il Comune e/o il Concessionario della riscossione al quale è diretto;

d) l'indicazione del provvedimento impugnato e l'oggetto della domanda;

e) l'esposizione dei motivi;

f) la sottoscrizione del ricorrente o del difensore eletto, e l'indicazione dell'incarico conferito, che deve essere apposta sull'originale e sulle copie destinate alle altre parti processuali.

La notifica al Comune deve avvenire tramite le forme ordinarie previste dal codice civile o mediante plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento, o tramite consegna diretta all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta.

Il termine per la proposizione del ricorso è di sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto che viene impugnato.

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RIMBORSI

I contribuenti possono chiedere al Comune il rimborso delle somme indebitamente pagate entro il termine di cinque anni dal versamento o da quando è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sulle somme corrisposte a titolo di rimborso spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

Le somme dovute al contribuente a titolo di rimborso possono essere compensate con il debito d'imposta per gli anni successivi qualora il contribuente medesimo ne faccia richiesta al Comune nel termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento di liquidazione.

SCARICA IL MODELLO PER RICHIEDERE IL RIMBORSO (formato word )

SCARICA IL MODELLO PER RICHIEDERE IL RIMBORSO (formato zip )

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