LImposta Comunale sugli Immobili è
stata istituita dal D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992.
È unimposta:
- sul patrimonio perché colpisce il possesso di immobili
che sono parte del patrimonio del contribuente;
- diretta perché colpisce la capacità contributiva
che si manifesta nella titolarità di un diritto sul bene.
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
Il presupposto dellImposta è il fatto
giuridico che dà vita allobbligo tributario.
Nel caso dellI.C.I. questo fatto è il possesso di
fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli nel territorio
dello Stato a prescindere dalluso al quale sono destinati.
Secondo il codice civile per possesso si intende il potere
sulla cosa che si manifesta in unattività simile
allesercizio della proprietà o altro diritto reale.
Si può possedere direttamente o per mezzo di unaltra
persona, che ha la detenzione della cosa (art. 1140 Cod.
Civ.).
Il Comune di Guasila rientra in una zona riconosciuta svantaggiata
per cui gode dellesenzione dei terreni agricoli.
AVVISO IMPORTANTE
ooooOOOoooo
ELENCO IMMOBILI ISCRITTI IN CATASTO TERRENI CHE HANNO PERDUTO IL REQUISITO DELLA RURALITA' AI FINI FISCALI
ooooOOOoooo
Per cosa si deve pagare (oggetto):
FABBRICATI
AREE FABBRICABILI
Cosa deve fare il contribuente: DENUNCIA
e VERSAMENTO
COME SI CALCOLA L I.C.I.
SCADENZE
COMPENZAZIONI
ESENZIONI
RIDUZIONI E DETRAZIONI
SANZIONI E INTERESSI
RAVVEDIMENTO OPEROSO
RICORSI
RIMBORSI
Scarica
il Regolamento Comunale I.C.I.
Scarica
la Delibera di approvazione delle aliquote 2009
Scarica delibera valore aree fabbricabili 2009
Aliquote anni precedenti
Aliquote altri
comuni
CALCOLA LA TUA ICI
FABBRICATI
I fabbricati sono quelle unità immobiliari iscritte o che
devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano. Sono parte
integrante dei fabbricati le aree fabbricabili su cui insistono
le costruzioni e le pertinenze, cioè le cose destinate
in modo durevole al servizio o allornamento di unaltra
cosa (giardini, terrazze, garage, ecc..).
I fabbricati di nuova costruzione sono soggetti allimposta
dal momento della loro ultimazione o, se antecedente, dalla data
di utilizzo a prescindere dal rilascio del certificato di abitabilità
o di agibilità. Durante i lavori di costruzione limposta
non è dovuta sul fabbricato ma sullarea fabbricabile.
Così anche in caso di demolizione e ricostruzione o di
recupero edilizio.
Si ricorda che in base al D.P.R. 425/1994 vige lobbligo
di accatastare le costruzioni. clicca
qui per avere ulteriori informazioni.
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AREE
FABBRICABILI
Le aree fabbricabili sono le aree che possono essere usate a scopo
edificatorio in base a:
1) gli strumenti urbanistici generali, che consistono
nel piano regolatore comunale;
2)gli strumenti urbanistici attuativi quali, ad esempio, i piani
particolareggiati, i piani di lottizzazione e i piani di recupero;
3)le possibilità effettive di edificazione determinate
secondo i criteri previsti agli effetti dellindennità
di espropriazione per pubblica utilità.
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti
da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano
la loro attività a titolo principale sui quali persiste
lutilizzazione agro-silvo-pastorale (art. 2 comma 1 lett.
b) del D.Lgs. 504/92).
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DENUNCIA
Con la denuncia di possesso il contribuente individua e indica
tutti gli elementi dellimmobile (categoria, classe, valore,
ecc.) e personali (domicilio, percentuali di possesso, ecc.) necessari
per determinare limposta. La denuncia I.C.I. può
essere originaria o di variazione.
La dichiarazione I.C.I. va presentata esclusivamente nei casi in cui i dati non possono essere reperiti dall'ufficio tributi presso l'ufficio del Catasto e l'ufficio del Registro. Va presentata quindi in caso di richiesta riduzioni o agevolazioni e quando il soggetto passivo è diverso dal proprietario (es. locazione, usufrutto, ecc…). Non va presentata invece in caso di nuovo accatastamento o variazione di dati catastali e in caso di compravendita o successione.
DENUNCIA ORIGINARIA
Deve essere presentata allufficio Tributi del Comune con
raccomandata senza ricevuta di ritorno o direttamente entro il
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per
lanno nel corso del quale è iniziato il possesso
e ha effetto anche per gli anni successivi purché non si
verifichino variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dellimposta.
Esempio: Acquisto un fabbricato a marzo del 2002. Sono tenuto
a presentare la denuncia entro il termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi 2002, cioè entro luglio
2003 oppure entro ottobre 2003 se presento la dichiarazione dei
redditi in via telematica.
RICORDIAMO che il versamento dellimposta deve invece essere
effettuato per lanno in corso proporzionalmente al periodo
di possesso.
Se acquisto il fabbricato a marzo 2002 dovrò pagare
lI.C.I. nel 2002 per 9 mesi.
La denuncia va presentata su appositi modelli che vengono annualmente
approvati con decreto del Ministero delle Finanze e che sono a
disposizione del contribuente presso lUfficio Tributi del
Comune ogni anno a partire dal 1° giugno.
DENUNCIA DI VARIAZIONE
La denuncia di variazione deve essere presentata dai soggetti
che hanno già presentato denuncia originaria nel caso
in cui negli anni successivi si siano verificate delle variazioni
che influiscono sulla determinazione dellimposta o sullattività
di controllo, per esempio nel caso in cui il catasto attribuisca
allimmobile una rendita diversa, nel caso in cui si modifichino
le percentuali di possesso, ecc.. I modelli sono a disposizione
presso lUfficio Tributi del Comune ogni anno a partire
dal 1° giugno.
Scarica il modello di dichiarazione I.C.I. 2008 e succ.
Istruzioni
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VERSAMENTO
I contribuenti devono effettuare il versamento dellimposta,
per il periodo fiscale che corrisponde allanno solare, in
due rate.
La prima rata (acconto) va versata entro il 16 giugno e ammonta
al 50% dellimposta calcolata sulla base dellaliquota
e delle detrazioni previste per lanno precedente.
La seconda rata (saldo) va versata entro il 16 dicembre ed
è pari al saldo dellimposta calcolata sulla base
dellaliquota e delle detrazioni previste per lanno
in corso.
I versamenti devono essere effettuati secondo le modalità previste dalla normativa vigente e, in particolare, mediante il versamento tramite bollettino postale n. 63319784 intestato a Comune di Guasila, Servizio Riscossione ICI o tramite modello F24.
. L'importo minimo al di sotto del quale non si procederà ad accertamenti né a rimborsi è stabilito in €. 3,50 (per l'imposta totale), purché non vi sia recidività.
L'importo totale del versamento deve essere arrotondato in questo modo: all'euro inferiore fino a 0,49 centesimi, all'euro superiore da 0,50 centesimi.
Esempio.
Nel 2002 laliquota I.C.I. per la mia abitazione principale
era il 4 per mille e la detrazione ammontava a € 103.29.
Nel 2003 laliquota è aumentata al 6 per mille mentre
la detrazione è rimasta invariata. Il valore della mia
abitazione ai fini I.C.I. è di € 100.000,00
A giugno (acconto) verso il 50% di quanto ho versato lanno
scorso:
€ 100.000,00 x 4/1000 = € 400,00 - € 103,29 (detr.
Abit. Princ.) = € 296,71 I.C.I. versata lanno precedente.
Il 50% è pari a € 148,35.
A dicembre (saldo) devo calcolare limposta in base alla
nuova aliquota:
€ 100.000,00 x 6/1000 = € 600,00 - € 103,29 (detr.
Abit. Princ.) = 496,71 I.C.I. dovuta nel 2003. Da questa sottraggo
limposta versata a giugno: € 496,71 - € 148,35
= € 348,36 e ottengo limposta da versare a saldo.
ATTENZIONE!!!
Nel Comune di Guasila laliquota non è variata quindi
limposta dovuta è uguale a quella dellanno
precedente: a giugno si deve versare il 50% del totale e a dicembre,
a saldo, il restante 50%.
Se hai bisogno di aiuto consulta la pagina COME
SI CALCOLA LI.C.I. o rivolgiti allUfficio Tributi.
COME SI PAGA
Il Versamento va effettuato utilizzando gli appositi bollettini
I.C.I. al n. c/c 63319784 intestati a Comune di Guasila - servizio Riscossione Tributi, Via G. Cima 7 - 09040 Guasila che vengono spediti
direttamente a casa dei contribuenti. Qualora non si dovesse ricevere
il bollettino, questo può essere richiesto presso lUfficio
Tributi del Comune e presso gli Uffici Postali.
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COME
SI CALCOLA L'I.C.I.
L’I.C.I. si calcola applicando l’aliquota che il Comune ha deliberato per l’anno in corso e per le varie tipologie di immobili al valore dell’immobile stesso.
ALIQUOTA X VALORE = I.C.I.
Il valore dell’immobile ai fini I.C.I. si ottiene secondo diversi criteri a seconda che si tratti di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli.
FABBRICATI
Il valore dei fabbricati si ottiene moltiplicando la rendita risultante in catasto per un coefficiente che varia in base alle diverse categorie dei fabbricati.
RENDITA X COEFFICIENTE = VALORE AI FINI I.C.I.
I coefficienti sono:
- 100 per le unità immobiliari appartenenti ai gruppi catastali A (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi e C (immobili a destinazione commerciale, come magazzini, depositi, laboratori, ecc..) ad eccezione delle categorie A/10 e C/1. Questo coefficiente era applicato anche agli immobili di categoria B fino al 03 ottobre 2006;
RENDITA CATASTALE X 100 = VALORE AI FINI I.C.I.
- 140 per le unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale B (edifici di uso collettivo). Detto coefficiente, originariamente pari a 100, è stato rivalutato nella misura del 40% per effetto dell’art. 2, comma 45, del D.L. n. 262 del 2006 e che tale rivalutazione decorre dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge e cioè dal 3 ottobre 2006;
RENDITA CATASTALE X 140 = VOLORE AI FINI I.C.I.
- 50 per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e al gruppo D (immobili a destinazione specifica, come opifici, alberghi, banche, ecc.)
RENDITA CATASTALE X 50 = VALORE AI FINI I.C.I.
- 34 per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
RENDITA CATASTALE X 34 = VALORE AI FINI I.C.I
A decorrere dal 1997 le rendite catastali sono state rivalutate del 5%, per cui da quell’anno in poi il calcolo del valore seguirà questo schema:
(RENDITA CATASTALE + 5%) X COEFFICIENTE = VALORE AI FINI I.C.I.
All’imposta così calcolata si dovranno sottrarre le eventuali riduzioni (es. detrazione per l’abitazione principale).
AREE FABBRICABILI
Il valore delle aree fabbricabili, ai fini della determinazione dell’I.C.I., è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposta, indipendentemente da eventuali variazioni sopravvenute durante l’anno o dall’acquisto effettuato ad un prezzo diverso da quello attribuibile al 1° gennaio. Il valore è determinato annualmente da una perizia effettuata dall’Ufficio Tecnico del Comune.
TERRENI AGRICOLI
Il valore dei terreni agricoli è determinato moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione per 75.
REDDITO DOMINICALE X 75 = VALORE AI FINI I.C.I.
RICORDIAMO che a Guasila i terreni agricoli non pagano I.C.I. in quanto Comune incluso nell’allegato della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 contenente l’elenco dei comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall’I.C.I., ai sensi dell’art. 7 , comma1, lettera h), del D. Lgs. 504/1992.
AREE FABBRICABILI
Il valore delle aree fabbricabili, ai fini della determinazione dell’I.C.I., è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposta, indipendentemente da eventuali variazioni sopravvenute durante l’anno o dall’acquisto effettuato ad un prezzo diverso da quello attribuibile al 1° gennaio. Il valore è determinato annualmente da una perizia effettuata dall’Ufficio Tecnico del Comune.
Per l'anno 2009
la perizia è stata approvata con deliberazione della Giunta
Municipale n. 117 del 27/11/2008:
|
ZONA "A" CENTRO STORICO |
€. 100,00/MQ |
|
ZONA "B" COMPLETAMENTO
prossima alla zona A |
€. 90,00/MQ |
ZONA "B" COMPLETAMENTO
non prossima alla zona A |
€. 45,00/MQ |
|
ZONA "C" - PEEP |
€. 19,86/MQ |
|
ZONA "C"COMPLETAMENTO |
|
|
OPERE collaudate |
€. 40,00/MQ |
|
OPERE non collaudate o parzialmente collaudate |
€. 30,00/MQ |
|
ZONA "D1" - PIP |
€. 9,78/MQ |
|
ZONA "D2" - Artigianali, commerciali |
€. 25,00/MQ |
Per quanto riguarda tutte le altre zone indicate
nel PUC, Zona G Servizi generali, Zona H Salvaguardia, Zona S1
Istruzione, Zona S2 Attrezzature di interesse comune, Zona S3
Spazi attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, Zona S4 Parcheggi,
ai fini ICI non viene attribuito nessun valore in quanto gli indici
edificatori sono molto limitati e vincolati da norme urbanistiche.
TERRENI AGRICOLI
Il valore dei terreni agricoli è determinato moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione per 75.
REDDITO DOMINICALE X 75 = VALORE AI FINI I.C.I.
RICORDIAMO che a Guasila i terreni agricoli non pagano I.C.I. in quanto Comune incluso nell’allegato della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 contenente l’elenco dei comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall’I.C.I., ai sensi dell’art. 7 , comma1, lettera h), del D. Lgs. 504/1992.
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SCADENZE
TERMINI PER EFFETTUARE LA DENUNCIA ORIGINARIA
O DI VARIAZIONE
31 LUGLIO per chi presenta la dichiarazione
dei redditi in banca o alla posta e per chi non è tenuto
alla presentazione di tale dichiarazione
oppure
31 OTTOBRE per chi presenta la dichiarazione
dei redditi in via telematica
TERMINI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO I.C.I.
16 GIUGNO acconto
16 DICEMBRE saldo
TERMINI PER RICHIEDERE IL RIMBORSO DI MAGGIORE IMPOSTA VERSATA
5 ANNI dal versamento o da quando è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione
TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE SOMME LIQUIDATE DAL COMUNE
NELL'ATTO DI ACCERTAMENTO A TITOLO DI IMPOSTA, SANZIONI E INTERESSI
60 GIORNI dalla notifica del provvedimento. Scaduto tale
termine le somme verranno iscritte a ruolo per la riscossione
coattiva
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COMPENSAZIONI
Dall'anno 2007 è possibile compensare il proprio debito I.C.I. con eventuali crediti I.C.I. Per potersi avvalere della compensazione, il contribuente che vanta un credito nei confronti di questo Ente dovrà presentare istanza all'Ufficio Tributi entro il 30 aprile dell'anno in cui intenda avvalersi di tale istituto. L'ufficio, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, convocherà il contribuente per la definizione della compensazione.
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ESENZIONI
Sono esenti dall'imposta:
· I fabbricati classificati o classificabili
nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
· I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all'articolo 5-bis del D.P.R. 601/1973 che comprendono musei,
biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche posseduti da soggetti
pubblici o privati che non ne traggono alcun reddito, nonché
terreni, parchi e giardini aperti al pubblico e la cui conservazione
sia riconosciuta di pubblico interesse dal ministero per i beni
culturali e ambientali;
· I fabbricati, e le loro pertinenze, destinati esclusivamente
al culto nel rispetto degli articoli 8 e 19 della Costituzione,
per i quali tutte le confessioni religiose possono essere liberamente
professate a condizione che non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano e non pratichino riti contrari al buon costume;
· I fabbricati che, già dichiarati inagibili o inabitabili,
sono stati recuperati per essere destinati alle attività,
previste dalla legge 104/1992, di assistenza, recupero funzionale
e sociale, nonché integrazione delle persone affette da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. Tale esenzione opera
limitatamente al periodo in cui permane questa destinazione;
· I terreni agricoli compresi nelle aree di montagna e
di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 984/1977
secondo i criteri dettati dalla circolare
del ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 che ha elencato
i Comuni nel cui territori i terreni agricoli sono esenti dall'imposta,
tra cui il nostro comune;
· I beni demaniali.
· I beni del patrimonio indisponibile
· Gli alloggi di servizio messi a disposizione del personale
per facilitare la continuità del lavoro in caso di trasferimento
· Le caserme e le prigioni.
· Gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati
esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative
e sportive, nonché delle attività religiose del
culto, formazione del clero, missionarie, di catechesi ed educazione
cristiana;
· I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
· I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta
locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia;
· Gli immobili posseduti, a condizione che siano destinati
esclusivamente a fini istituzionali,
Da Stato, Regioni, Province, Comuni e
Comunità Montane
Da consorzi tra i precedenti enti
Dalle Unità sanitarie locali
Dalle istituzioni sanitarie pubbliche
autonome
Dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
Oltre ai precedenti casi, previsti dalla Legge 504/92, il Regolamento
Comunale sull'I.C.I. prevede l'esenzione per
· Gli immobili, anche non destinati esclusivamente a fini
istituzionali, posseduti:
Da Stato, Regioni, Province, Comuni e
Comunità Montane
Da consorzi tra i precedenti enti
Dalle Unità sanitarie locali
Dalle istituzioni sanitarie pubbliche
autonome
Dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
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RIDUZIONI
La legge I.C.I. prevede due ipotesi di riduzione:
- per terreni agricoli posseduti e condotti dal coltivatore diretto o dall’imprenditore agricolo a titolo principale con lo scopo di agevolare la proprietà agricola;
- per i fabbricati inagibili o inabitabili, in quanto il loro valore, per il possessore, è ridotto a causa dell’impossibilità di utilizzare il bene.
La prima ipotesi non interessa il Comune di Guasila in quanto tutti i terreni agricoli siti nel territorio sono esenti.
Per quanto riguarda la seconda ipotesi, l’I.C.I. per i fabbricati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, è ridotta del 50% per il periodo di tempo durante il quale si protraggono queste condizioni. Per beneficiare di questa riduzione il contribuente dovrà chiedere all’ufficio tecnico comunale una perizia tecnica, con spese a proprio carico, oppure presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi della legge 15/1998.
ATTENZIONE!!!
La dichiarazione di inagibilità o inabitabilità non può avere effetto retroattivo.
ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella in cui il contribuente ha la residenza anagrafica, come stabilito dall’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1992.
L’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha stabilito a decorrere dall’anno 2008, l’esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
Non rientrano nell’esclusione le abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all’estero, che possono usufruire solo delle detrazioni.
Il Comune delibera, per le tipologie di abitazione principale che non rientrano nell’esclusione, una detrazione di imposta per le abitazioni principali. Tale detrazione non può essere inferiore a € 103,29.
Perché si possa usufruire della detrazione deve ricorrere una delle seguenti condizioni:
- che il soggetto tenuto al pagamento dell’I.C.I. sia lo stesso che dimora abitualmente nell’unità immobiliare, per cui la detrazione non spetta se il proprietario ha dato in locazione la sua casa, neanche se egli stesso abita in una casa in affitto;
- che il soggetto che è tenuto al pagamento dell’I.C.I. abbia concesso l’abitazione in uso gratuito a parenti il linea retta o collaterale entro il 2° grado e che questi parenti utilizzino l’abitazione a titolo principale (vi abbiano cioè la residenza o la dimora abituale) e non siano proprietari di altra abitazione.
I parenti in linea retta entro il 2° grado sono: i genitori e il figlio (1° grado), i nonni e il nipote (2° grado).
I parenti in linea collaterale entro il 2° grado sono i fratelli e le sorelle.
- La detrazione si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale (garage, cantina, ecc..) purché queste siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale e purché facciano capo allo stesso soggetto passivo.
La detrazione applicata nel Comune di Guasila ammonta a € 103,29
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SANZIONI
Per OMESSA DENUNCIA O DICHIARAZIONE si applica
la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta dovuta
con un minimo di € 51.
Per INFEDELE DICHIARAZIONE O DENUNCIA si
applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore
imposta dovuta.
Le sanzioni precedenti sono ridotte a un quarto
se, entro il termine per presentare ricorso alle commissioni tributarie
(60 giorni), interviene adesione del contribuente con il pagamento
del tributo, se dovuto, e della sanzione. Per informazioni sull'adesione
chiamare sempre l'Ufficio Tributi.
Se l'OMISSIONE O ERRORE riguardano elementi
che non incidono sull'ammontare dell'imposta si applica la sanzione
amministrativa da € 51 a € 258. La stessa sanzione si
applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o
trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione
di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata
compilazione o per la compilazione incompleta o infedele.
Per OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO si applica
la sanzione pari al 30% dell'imposta non versata e gli interessi
sulla sola imposta.
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INTERESSI
Sulle somme dovute per imposta si applicano gli
interessi moratori nella misura del tasso legale annuo per ogni giorno compiuto.
RAVVEDIMENTO
OPEROSO
Nel caso in cui il contribuente si accorga di aver commesso una violazione e voglia spontaneamente rimediare, l’istituto del ravvedimento operoso permette di regolarizzare la propria posizione entro un certo periodo con una riduzione delle sanzioni secondo il seguente schema:
Mancato pagamento di acconto o saldo entro 30 giorni (1/12) |
2,50 % |
Mancato pagamento di acconto o saldo entro un anno (1/10) |
3,00 % |
Infedele denuncia entro un anno (1/10) |
3,00 % |
Omessa denuncia entro 90 giorni (1/12 della sanzione minima) |
8,34 % |
In base a ciò il contribuente dovrà versare
TRIBUTO + SANZIONE+INTERESSI SU TRIBUTO al tasso legale.
Tasso legale degli interessi moratori:
fino al 31/12/1998 5,00 %
fino al 31/12/2000 2,50 %
fino al 31/12/2001 3,50 %
fìno al 31/12/2003 3,00 %
fino al 31/12/2007 2.50 %
dal 01/01/2008 3,00 %
Perché si possa usufruire del ravvedimento operoso occorre:
- spontaneità del pentimento;
- assenza di azioni ispettive da parte del comune;
- ripristino del comportamento omesso o violato entro e non oltre un anno dalla sua commissione;
- versamento contestuale: del tributo non corrisposto, della sanzione ridotta (vedi tabella), degli interessi, da calcolarsi con il saggio legale solo sul tributo.
SCARICA IL FAC-SIMILE DELLA COMUNICAZIONE DI ESEGUITO RAVVEDIMENTO
OPEROSO
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RICORSI
Contro gli avvisi di liquidazione e accertamento
è ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione tributaria
provinciale competente, che è quella nella cui circoscrizione
ha sede il Comune che ha emesso il provvedimento.
Il ricorso può essere proposto, ai sensi
dell'art. 19 del d.lgs. 546/97 contro:
1) l'avviso di accertamento
2) l'avviso di liquidazione
3) il provvedimento che irroga le sanzioni
4) il ruolo e la cartella di pagamento
5) l'avviso di mora
6) il rifiuto espresso o tacito della restituzione dell'imposta,
sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
7) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande
di definizione agevolata del rapporto tributario;
8) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma
impugnabilità.
Il ricorso, redatto in carta da bollo, deve contenere:
a) l'indicazione della Commissione tributaria a
cui si ricorre;
b) il nominativo del ricorrente e del suo legale rappresentante,
la relativa residenza o sede legale o domicilio eventualmente
eletto nel territorio dello Stato e il codice fiscale;
c) il Comune e/o il Concessionario della riscossione al quale
è diretto;
d) l'indicazione del provvedimento impugnato e l'oggetto della
domanda;
e) l'esposizione dei motivi;
f) la sottoscrizione del ricorrente o del difensore eletto, e
l'indicazione dell'incarico conferito, che deve essere apposta
sull'originale e sulle copie destinate alle altre parti processuali.
La notifica al Comune deve avvenire tramite le forme
ordinarie previste dal codice civile o mediante plico raccomandato,
senza busta, con avviso di ricevimento, o tramite consegna diretta
all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta.
Il termine per la proposizione del ricorso è
di sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto che viene
impugnato.
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RIMBORSI
I contribuenti possono chiedere al Comune il rimborso
delle somme indebitamente pagate entro il termine di cinque anni
dal versamento o da quando è stato definitivamente accertato
il diritto alla restituzione.
Sulle somme corrisposte a titolo di rimborso spettano gli interessi
calcolati al tasso legale.
Le somme dovute al contribuente a titolo di rimborso
possono essere compensate con il debito d'imposta per gli anni
successivi qualora il contribuente medesimo ne faccia richiesta
al Comune nel termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento
di liquidazione.
SCARICA IL MODELLO
PER RICHIEDERE IL RIMBORSO (formato word
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SCARICA
IL MODELLO PER RICHIEDERE IL RIMBORSO (formato zip
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