La Tassa sulla raccolta e smaltimento dei Rifiuti
Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) è stata istituita dal D. Lgs.
n. 507 del 15 novembre 1993.
È una tassa ovvero la controprestazione obbligatoria resa
al Comune da coloro che usufruiscono del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani .
PRESUPPOSTO DELLA TASSA
Il presupposto della Tassa è il fatto giuridico che dà
vita all'obbligo tributario.
Per la T.a.r.s.u. questo fatto è l'occupazione o detenzione
di locali ed aree scoperte, esistenti nelle zone del territorio
comunale in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti sia istituito
ed attivato o comunque reso anche soltanto di fatto. Sono pertanto
tassabili tutti gli immobili occupati o detenuti a qualunque titolo
il cui utilizzo produce o potrebbe produrre rifiuti.
RACCOLTA DIFFERENZIATA
DENUNCIA E VERSAMENTO
ESENZIONI
RIDUZIONI
SCARICA IL REGOLAMENTO
COMUNALE T.A.R.S.U.
SCARICA
LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 2005
ALIQUOTE ANNI PRECEDENTI
COME SI CALCOLA LA T.A.R.S.U.
*** L'ULTIMO RUOLO EMESSO E' RIFERITO ALL'ANNO 2005***
DENUNCIA
E VERSAMENTO
Il contribuente ha l'obbligo di presentare la denuncia
di inizio occupazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo
all'inizio dell'occupazione o detenzione.
Il modulo per la denuncia deve essere ritirato presso l'ufficio
tributi.
In caso di variazioni o cessazioni il contribuente ha l'obbligo
di denunciarle o dichiararle entro lo stesso termine.
In particolare è utile comunicare:
- variazioni delle superfici
- variazioni del nucleo familiare (se si riduce a unico abitante
o da unico abitante aumenta)
- casi di sopravvenuta o eliminata inagibilità
- eliminazione dei servizi ENEL e ESAF
- cessazione di utilizzo
- cessione di proprietà
Entro il 1° Novembre di ogni anno i produttori
di rifiuti speciali, tossici o nocivi devono presentare richiesta
di detassazione allegando copia del contratto e delle fatture
di smaltimento dei suddetti rifiuti.
ESENZIONI
Sono esenti:
a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi
comunali;
b) le aree di proprietà del comune o di altri
Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative
da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità
sociali;
c) i locali di proprietà del Comune o di
altri Enti Pubblici Territoriali condotti od occupati da centri
sociali o da enti ed associazioni aventi finalità sociali,
comunque convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali
destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività
sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza;
d) le unità immobiliari non utilizzate per
l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione
che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione
con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle
reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e
del gas;
e) le unità immobiliari, per le quali sono
state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro,
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente
al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se
utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
f) i solai e i sottotetti di altezza inferiore a
cm 150;
g) i locali e le aree utilizzati esclusivamente
per il deposito di legna, carbone, e simili;
h) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi
in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione
o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
i) i locali e le aree adibiti alle attività
agricole di cui all'art. 2135 del codice civile*, con esclusione
in ogni caso della casa di abitazione del conduttore o coltivatore
del fondo anche quando nell'area in cui attiva la raccolta dei
rifiuti è situata soltanto la stradadi accesso della abitazione
stessa;
j)i locali a celle frigorifere;
k) i locali per cabine elettriche, per centrali
termiche e per altri impianti tecnologici.
*Art. 2135 Codice Civile.
Imprenditore Agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita
un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
all'allevamento del bestiame e attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione
o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio
normale dell'agricoltura.
RIDUZIONI
- La tassa è ridotta del 50% per i locali
e le aree occupati da scuole di ogni ordine e grado, pubbliche
e private, purché ricadenti nell'ambito della vigilanza
generale demandata ai competenti organi dell'amministrazione scolastica
pubblica. Inoltre, per detti locali ed aree la tassa è
commisurata all'effettivo periodo di utilizzo scolastico.
- Per le aree occupate dai banchi di vendita all'aperto
la tassa è ridotta di due terzi per le frequentazioni settimanali
e di un terzo per le frequentazioni bisettimanali.
- Per i locali delle attività di seguito
elencate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e
per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali,
tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere
a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si applica una
detassazione delle superfici complessive nella seguente misura
percentuale,se non è possibile individuare la superficie
specifica di produzione di questi rifiuti.
| ATTIVITA' |
DETASSAZIONE
|
| LAVANDERIE E TINTORIE |
70%
|
| AUTOCARROZZERIE |
60%
|
| AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI |
50%
|
| AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO |
30%
|
| GOMMISTI |
50%
|
| TIPOGRAFIE |
50%
|
| OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICAVETRERIA - MARMERIA |
35%
|
| CANTINE VINICOLE E CASEIFICI - MATTATOI |
60%
|
| FALEGNAMI |
30%
|
Se è invece possibile individuarne la superficie,
questa non sarà soggetta a tassazione e verrà tassata
solo la superficie in cui vengono prodotti rifiuti normale.
La detassazione si applica fermo restante che entro il 1°
novembre di ogni anno dovrà essere presentata all'ufficio
comunale tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità
e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione
sarà concessa a fronte di specifica richiesta e di dichiarazione
di parte.
La tassa è ridotta nella misura di un terzo
per:
a) le abitazioni con unico occupante, attestata
da autocertificazione del contribuente, dovendosi ritenere irrilevante
la situazione anagrafica;
b) le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale,
od altro uso limitato e discontinuo ovvero nel caso in cui l'occupante
od il detentore risieda od abbia la dimora, per più di
sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
c) i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte,
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente,
risultante da licenza o autorizzazione.
La tassa è ridotta al 50% per le abitazioni
occupate esclusivamente da portatori di handicap con invalidità
superiore al 66%. Le agevolazioni di cui al precedente comma saranno
concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà
il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione.
ALIQUOTE
ANNI PRECEDENTI
Fino al 2001:
a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche
ed attività di istituzioni culturali, politiche e religiose,
sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private,
palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine
e materiale militari; locali £/mq 1.200
b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici
espositive, nonché aree ricreativo -turistiche , quali
campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati;
locali £/mq 1.000
c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari,
collettività e convivenze, esercizi alberghieri; locali
£/mq 1.400
d) locali adibiti ad attività terziarie e
direzionali diverse da quelle di cui alle lett. b), e) ed f),
circoli sportivi e ricreativi; locali £/mq 1.500
e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale
o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili,
ferma restando l' intassabilità delle superfici di lavorazione
industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili
agli urbani; locali £ /mq 2.000
f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi di
vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando
l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non
dichiarati assimilabili agli urbani; locali £/mq 2.500
La tassa giornaliera di smaltimento rifiuti per
le occupazioni di qualsiasi tipo effettuate in occasione di fiere
e mercati è così distinta:
- per occupazioni fino a mq 20 £ 1.000 al giorno
- per occupazioni da mq 21 a mq 50 £ 2.000 al giorno
- per occupazioni da mq 51 a mq 100 £ 3.000 al giorno
- per occupazioni da mq 101 a mq 200 £ 4.000 al giorno
Dal 2002:
a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche
ed attività di istituzioni culturali, politiche e religiose,
sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private,
palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine
e materiale militari; locali £/mq € 0,62 (£.
1.200)
b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici
espositive, nonché aree ricreativo -turistiche , quali
campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati;
locali £/mq € 0,52 (£. 1.000)
c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari,
collettività e convivenze, esercizi alberghieri; locali
£/mq € 0,83 (£. 1.600)
d) locali adibiti ad attività terziarie e
direzionali diverse da quelle di cui alle lett. b), e) ed f),
circoli sportivi e ricreativi; locali £/mq € 0,77
(£. 1.500)
e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale
o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili,
ferma restando l' intassabilità delle superfici di lavorazione
industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili
agli urbani; locali £ /mq € 1,03 (£. 2.000)
f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi di
vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando
l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non
dichiarati assimilabili agli urbani; locali £/mq €
1,45 (£. 2.800)
g) tassa giornaliera di smaltimento rifiuti per
le occupazioni di qualsiasi tipo effettuate in occasione di fiere
e mercati : € 0,52 (£. 1000) al giorno
COME SI
CALCOLA LA T.A.R.S.U.
Per calcolare la T.a.r.s.u. occorre moltiplicare i mq tassabili
per l'aliquota relativa alla categoria di appartenenza.
Es. Abitazione di 65 mq
Categoria 1 Locali ad uso abitativo: € 0,83
a mq
Mq 65 x € 0,83 = € 53,95
Dal totale occorre togliere le eventuali riduzioni cui si ha
diritto.
Infine bisogna aggiungere il 15% di addizionali comunali e provinciali.
€ 53,95 + 15% = € 62,04