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La Tassa sulla raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) è stata istituita dal D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993.
È una tassa ovvero la controprestazione obbligatoria resa al Comune da coloro che usufruiscono del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani .

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

Il presupposto della Tassa è il fatto giuridico che dà vita all'obbligo tributario.
Per la T.a.r.s.u. questo fatto è l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti sia istituito ed attivato o comunque reso anche soltanto di fatto. Sono pertanto tassabili tutti gli immobili occupati o detenuti a qualunque titolo il cui utilizzo produce o potrebbe produrre rifiuti.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

DENUNCIA E VERSAMENTO

ESENZIONI

RIDUZIONI

SCARICA IL REGOLAMENTO COMUNALE T.A.R.S.U.

SCARICA LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 2005

ALIQUOTE ANNI PRECEDENTI

COME SI CALCOLA LA T.A.R.S.U.


*** L'ULTIMO RUOLO EMESSO E' RIFERITO ALL'ANNO 2005***

 

DENUNCIA E VERSAMENTO

Il contribuente ha l'obbligo di presentare la denuncia di inizio occupazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.
Il modulo per la denuncia deve essere ritirato presso l'ufficio tributi.
In caso di variazioni o cessazioni il contribuente ha l'obbligo di denunciarle o dichiararle entro lo stesso termine.

In particolare è utile comunicare:
- variazioni delle superfici
- variazioni del nucleo familiare (se si riduce a unico abitante o da unico abitante aumenta)
- casi di sopravvenuta o eliminata inagibilità
- eliminazione dei servizi ENEL e ESAF
- cessazione di utilizzo
- cessione di proprietà

Entro il 1° Novembre di ogni anno i produttori di rifiuti speciali, tossici o nocivi devono presentare richiesta di detassazione allegando copia del contratto e delle fatture di smaltimento dei suddetti rifiuti.

 

ESENZIONI

Sono esenti:

a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;

b) le aree di proprietà del comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali;

c) i locali di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali condotti od occupati da centri sociali o da enti ed associazioni aventi finalità sociali, comunque convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza;

d) le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;

e) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;

f) i solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm 150;

g) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e simili;

h) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

i) i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile*, con esclusione in ogni caso della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui attiva la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la stradadi accesso della abitazione stessa;

j)i locali a celle frigorifere;

k) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici.


*Art. 2135 Codice Civile.
Imprenditore Agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

 

RIDUZIONI

- La tassa è ridotta del 50% per i locali e le aree occupati da scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, purché ricadenti nell'ambito della vigilanza generale demandata ai competenti organi dell'amministrazione scolastica pubblica. Inoltre, per detti locali ed aree la tassa è commisurata all'effettivo periodo di utilizzo scolastico.

- Per le aree occupate dai banchi di vendita all'aperto la tassa è ridotta di due terzi per le frequentazioni settimanali e di un terzo per le frequentazioni bisettimanali.

- Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si applica una detassazione delle superfici complessive nella seguente misura percentuale,se non è possibile individuare la superficie specifica di produzione di questi rifiuti.

ATTIVITA'
DETASSAZIONE
LAVANDERIE E TINTORIE
70%
AUTOCARROZZERIE
60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI
50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO
30%
GOMMISTI
50%
TIPOGRAFIE
50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICAVETRERIA - MARMERIA
35%
CANTINE VINICOLE E CASEIFICI - MATTATOI
60%
FALEGNAMI
30%

Se è invece possibile individuarne la superficie, questa non sarà soggetta a tassazione e verrà tassata solo la superficie in cui vengono prodotti rifiuti normale.
La detassazione si applica fermo restante che entro il 1° novembre di ogni anno dovrà essere presentata all'ufficio comunale tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e di dichiarazione di parte.

La tassa è ridotta nella misura di un terzo per:

a) le abitazioni con unico occupante, attestata da autocertificazione del contribuente, dovendosi ritenere irrilevante la situazione anagrafica;

b) le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro uso limitato e discontinuo ovvero nel caso in cui l'occupante od il detentore risieda od abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

c) i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione.

La tassa è ridotta al 50% per le abitazioni occupate esclusivamente da portatori di handicap con invalidità superiore al 66%. Le agevolazioni di cui al precedente comma saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione.

 

ALIQUOTE ANNI PRECEDENTI

Fino al 2001:

a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche ed attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari; locali £/mq 1.200

b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo -turistiche , quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati; locali £/mq 1.000

c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri; locali £/mq 1.400

d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lett. b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi; locali £/mq 1.500

e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l' intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani; locali £ /mq 2.000

f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani; locali £/mq 2.500

La tassa giornaliera di smaltimento rifiuti per le occupazioni di qualsiasi tipo effettuate in occasione di fiere e mercati è così distinta:
- per occupazioni fino a mq 20 £ 1.000 al giorno
- per occupazioni da mq 21 a mq 50 £ 2.000 al giorno
- per occupazioni da mq 51 a mq 100 £ 3.000 al giorno
- per occupazioni da mq 101 a mq 200 £ 4.000 al giorno

 

Dal 2002:

a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche ed attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari; locali £/mq € 0,62 (£. 1.200)

b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo -turistiche , quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati; locali £/mq € 0,52 (£. 1.000)

c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri; locali £/mq € 0,83 (£. 1.600)

d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lett. b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi; locali £/mq € 0,77 (£. 1.500)

e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l' intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani; locali £ /mq € 1,03 (£. 2.000)

f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani; locali £/mq € 1,45 (£. 2.800)

g) tassa giornaliera di smaltimento rifiuti per le occupazioni di qualsiasi tipo effettuate in occasione di fiere e mercati : € 0,52 (£. 1000) al giorno

 

COME SI CALCOLA LA T.A.R.S.U.


Per calcolare la T.a.r.s.u. occorre moltiplicare i mq tassabili per l'aliquota relativa alla categoria di appartenenza.

Es. Abitazione di 65 mq

Categoria 1 Locali ad uso abitativo: € 0,83 a mq
Mq 65 x € 0,83 = € 53,95

Dal totale occorre togliere le eventuali riduzioni cui si ha diritto.

Infine bisogna aggiungere il 15% di addizionali comunali e provinciali.
€ 53,95 + 15% = € 62,04

 

 

Tributi

  I.C.I.

  Imposta Pubblicità

  T.A.R.S.U.

  Tassa Affissioni

   T.O.S.A.P.

   Tariffe

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