La Tassa sulle Occupazioni di Spazi e Aree Pubbliche
è disciplinata dal D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993.
PRESUPPOSTO DELLA TASSA
Il presupposto della Tassa è il fatto giuridico che dà
vita all'obbligo tributario.
Per laTassa sulle Occupazioni di Spazi e Aree Pubbliche questo
fatto è l'occupazione di un'area appartenente al patrimonio
indisponibile dei comuni e delle province. Ciò riguarda
anche l'occupazione di spazi e aree sovrastanti e sottostanti
il suolo comunale o provinciale. Perché si applichi la
T.o.s.a.p. è indispensabile che dall'occupazione derivi
un beneficio economico all'occupante.
CONCESSIONE
VERSAMENTO
ESENZIONI
ESCLUSIONI
RIDUZIONI
MAGGIORAZIONI
SCARICA IL REGOLAMENTO
COMUNALE T.O.S.A.P.
TARIFFE
CONCESSIONE
Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche
o private deve inoltrare domanda all'Ufficio di Polizia Municipale.
Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la
residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata
del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure
e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché
la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare
a tutte le condizioni contenute nel Regolamento T.o.s.a.p. del
Comune, nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre
norme che l'Amministrazione comunale vorrà prescrivere
a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di
particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata
da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare
l'opera stessa.
Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta
almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione.
VERSAMENTO
Il versamento della tassa va effettuato entro 30
giorni dal rilascio della concessione e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso. Per gli anni successivi il versamento deve
essere effettuato nel mese di gennaio.
Il pagamento va effettuato mediante c/c postale n. 16540098 intestato
alla Tesoreria del Comune.
ESENZIONI
Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni
di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:
a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni
e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi
nello Stato, da Enti pubblici per finalita' di assistenza, previdenza,
sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari
dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano
la circolazione stradale, purche' non contengano indicazioni di
pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene
di privata pertinenza, nonche' le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio
di trasporto pubblico di linea in concessione, nonche' di vetture
a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore
a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale
e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo
necessario al carico e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei
casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente,
la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione
medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali.
g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi,
luminarie in occasione di festivita' o ricorrenze civili e religiose.
La collocazione di luminarie natalizie e' esente quando avvenga
nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento
di Polizia Urbana;
c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale,
pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione
o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata
non superiore ad un'ora;
d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno
dei negozi od effettuate in occasione di festivita', celebrazioni
o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi
di servizio e siano posti in contenitori facilmente
movibili;
e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del
verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi
operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
ESCLUSIONI
La tassa non si applica alle occupazioni effettuate
con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere
stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti
al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato
nonche' delle strade statali o provinciali per la parte di esse
non ricompresa all'interno del centro abitato.
Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al
patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
La tassa non e' dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali,
quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso,
quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione
e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
RIDUZIONI
Riduzioni della tassa permanente
1) per le occupazioni permanenti e temporanee di
spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le
tariffe sono ridotte al 50 per cento.
2) la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili,
aggettanti sul suolo e' ridotta al 30 per cento.
3) per i passi carrabili la tariffa e' ridotta al 50 per cento.
4), per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la
tassa e' calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2
dell'art. 7 del regolamento comunale, fino ad una superficie di
mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq la
tariffa e' calcolata in ragione del 10 per cento.
5) per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione
ai sensi del terzo comma dell' art. 31 del regolamento e per una
superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli
aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della
Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello
segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area
antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di
cui sopra, la tariffa ordinaria e' ridotta al 50 per cento.
6) la tariffa e' ridotta al 30 per cento per i passi carrabili
costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi
di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque,
di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri
soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinita'
o da qualsiasi altro rapporto.
7) per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione
dei carburanti, la tassa e' ridotta al 70 per cento.
Riduzione tassa temporanea
1) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa
e' ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma
sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree gia' occupate,
la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
2) Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni
realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori
agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
3) Per le occupazioni poste in essere con installazioni
di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza,
le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a
100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino
a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000
mq.;
4) Le tariffe per le occupazioni realizzate per
l'esercizio dell'attivita' edilizia sono ridotte del 30 se in
seconda categoria e tariffe ordinarie se in prima categoria.
5) Per le occupazioni realizzate in occasione di
manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa
ridotta dell'80 per cento;
6) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore
ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone
la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per
cento;
MAGGIORAZIONI
Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono
per un periodo superiore a quello consentito originariamente,
ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa
dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata
del 20 per cento.
Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti,
con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa
e' aumentata del 30 per cento se in prima categoria, del 20 per
cento se in seconda categoria.
Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su
aree a cio' destinate dal Comune, la tariffa e' maggiorata del
30 per cento per aree o spazi in prima categoria; maggiorata del
10 per cento se in seconda categoria.
TARIFFE
Il territorio del Comune si suddivide in due categorie.
Riportiamo di seguito le tariffe previste per le varie tipologie
di occupazione distinte per la prima e per la seconda categoria.
Occupazione ordinaria del suolo comunale €
17,56 - € 12,29
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo
pubblico € 8,78 - € 6,14
Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente
sul suolo pubblico € 5,26 - € 3,69
Divieto di sosta indiscriminata imposta dal Comune a richiesta
dei proprietari di accessi carrabili o pedonali € 8,78 -
€ 6,14
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico
nell'area a ciò destinate e per la superficie assegnata
€ 17,56 - € 12,29